Una sentenza della Cassazione Civile ha fornito precisazioni importanti circa le transazioni tra medico e paziente in caso di contenzioso

Quando si parla di contenzioso medico, è di grande importanza il momento di confronto tra le parti e in particolare quello delle transazioni tra medico e paziente.
Questa diventa particolarmente utile laddove vi siano le condizioni affinché si verifichi in quanto, le transazioni tra medico e paziente consentono di evitare il giudizio attraverso un accordo.
A tale fase, però, spesso non prendono parte tutti i soggetti coinvolti nella vertenza e, in questi casi, l’accordo raggiunto fra alcuni di questi soggetti ha un peso relativo.
In merito alle transazioni tra medico e paziente ha fatto maggiore chiarezza una sentenza della Cassazione, la n° 19541/2015.
In essa i giudici hanno specificato come una transazione parziale con il medico non pregiudichi la richiesta di ulteriori danni all’ospedale.
Ma andiamo ai fatti.
Nel caso di specie preso in esame dai giudici, questi hanno affrontato un caso di morte per arresto cardiaco a seguito di complicanza embolica insorta per un trattamento di ozonoterapia.

Ebbene, l’origine della responsabilità nel caso analizzato era duplice.

Vi era un sanitario accusato di imperizia all’atto di effettuare la terapia e, dall’altro, l’ospedale.
Quest’ultimo era accusato di non avere locali idonei per realizzare la suddetta terapia.
Durante il precontenzioso, la famiglia del deceduto ha trovato un accordo con il medico.
In seguito, hanno richiesto un risarcimento ulteriore all’ospedale.

Il nosocomio ha ritenuto di non dovere nulla alla famiglia per via dell’intervenuta transazione con il medico.

Secondo l’ospedale, infatti, questa assorbiva ogni ulteriore richiesta di danni.
E qui è giunto il chiarimento della Cassazione.
I giudici, infatti, hanno ritenuto di dover riconoscere un ulteriore risarcimento per i congiunti della vittima.
Non solo. I giudici hanno specificato che l’art. 1304 del Codice Civile, nel quale è previsto che la transazione effettuata da uno dei debitori abbia effetto anche nei confronti dei condebitori che dichiarano di volerne approfittare, si applica solo in caso di transazione riguardante l’intero debito.
E non si trattava di questa fattispecie, non riferendosi il risarcimento all’intero debito ma solo a una quota.
 
Leggi l’approfondimento su questo argomento dell’Avv. Gianluca Mari
 
 
 
 
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