Un’ordinanza della Cassazione fa chiarezza sulla violazione del diritto di visita ai figli e sulle conseguenze sull’assegno di mantenimento

In caso di violazione del diritto di visita ai figli, è lecito sospendere l’assegno di mantenimento?
La Corte di Cassazione si è espressa su questo punto con l’ordinanza n. 21688/2017, fornendo precisazioni importanti.
Per i giudici, la violazione del diritto di visita non può in alcun modo autorizzare la sospensione dell’assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato.

Pertanto, anche se la ex moglie impedisce al padre di vedere i figli, questi non può arbitrariamente decidere di sospendere l’assegno di mantenimento.

Così hanno stabilito i giudici dichiarando inammissibile il ricorso di un padre contro la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, pronunciata dalla Corte di appello di Palermo, per la mancata contribuzione alla vita familiare per 16 anni, dal 1986 al 2002.
A fondamento della propria tesi, l’uomo sosteneva che la ex e le sue figlie gli avevano fatto mancare l’affetto dovuto ad un marito ed un padre in quanto tutte e tre “lo avevano in odio”. Inoltre chiedeva la condanna alla restituzione di varie somme loro versate a titolo di mantenimento.
A suo avviso, infatti, non erano nella condizione per averne diritto.

Rigettate le proprie istanze, l’uomo si è rivolto alla Cassazione.

Non solo. Ha sostenuto che la Corte d’Appello, “nel confermare la sua condanna al risarcimento del danno, non avrebbe tenuto conto del fatto che egli non venne meno all’obbligo di pagamento al coniuge ed alle figlie dell’assegno – ma – si limitò a sospendere il proprio adempimento ‘nel vano tentativo di indurre l’allora coniuge a non impedirgli di frequentare e vedere le sue figlie'”.
L’uomo sosteneva inoltre di aver adempiuto, sebbene in esito a un giudizio penale, “tutti i propri obblighi nei confronti della ex moglie e delle figlie, sicché non residuava alcun danno risarcibile in favore di queste ultime”.
La Suprema Corte però non è d’accordo.
Scrivono infatti i giudici che tra “l’obbligo del coniuge separato di consentire la visita dei figli all’ex marito, e l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere l’assegno di mantenimento, non vi è alcun sinallagma, di talché è arbitraria, e non idonea a far venir meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la ‘sospensione’ dell’assegno divorzile, adottata unilateralmente quale strumento di coazione indiretta per indurre l’ex coniuge al rispetto degli impegni concernenti la frequentazione dei figli”.
 
 
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