Trapianto osteocondrale non raggiunge i risultati sperati

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maggiori postumi invalidanti

I postumi lamentati al ginocchio destro sono stati conseguenza di una imprevista reazione del paziente a trattamenti (trapianto osteocondrale) eseguiti con la diligenza, prudenza e perizia propri dell’arte medica (Tribunale di Velletri, Sezione II, Sentenza n. 1332/2021 del 07/07/2021 RG n. 7560/2015)

Il paziente ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. deducendo di essere stato sottoposto, a causa di dolori persistenti al ginocchio destro, ad un intervento chirurgico in artroscopia con diagnosi “condropatia rotulea dx”; che l’intervento aveva ad oggetto la “fresatura, condroabrasione, trapianto osteocondrale con patch collegenico”; che l’intervento non aveva dato i risultati sperati atteso che continuava ad avvertire un forte dolore al ginocchio operato; che si era reso necessario un secondo intervento eseguito in data 21.3.2011 con diagnosi “artrofibrosi”; che, a causa dei dolori, non riusciva ad espletare serenamente la propria attività lavorativa di parrucchiere e a praticare lo sport del ciclismo cui era dedito; che ciò aveva determinato l’insorgenza nel ricorrente di una depressione reattiva, come da certificato medico allegato; che quindi era stato proposto ricorso per ATP iscritto al n. R.G. 2164/13; che all’esito di tale procedimento, il CTU aveva accertato una responsabilità dei due medici che avevano condotto gli interventi; che tuttavia le conclusioni del CTU non erano corrette in relazione alla determinazione del danno biologico permanente e della invalidità riportata; che il CTU non aveva infatti tenuto in conto della terapia anti dolorifica e della fisioterapia cui si era dovuto sottoporre dopo il secondo intervento; che sussisteva la responsabilità dei resistenti per la viziata ed incompleta informativa data al ricorrente circa la tipologia di interventi eseguiti e sui relativi eventuali postumi.

Si costituisce in giudizio il Medico chiedendo in via preliminare di essere autorizzato a chiamare in causa la società assicuratrice e nel merito deducendo che lo stesso aveva eseguito l’intervento oggetto di causa secondo regola d’arte, come riscontrato dal CTU in sede di ATP; che in ogni caso era onere del ricorrente provare ai sensi dell’art. 2043 c.c. la responsabilità del medico per i danni lamentati e che il consenso del paziente era stato correttamente acquisito.

Si costituisce anche la Struttura contestando la domanda e le risultanze della CTU svolta nell’Accertamento Tecnico Preventivo.

Il Giudice dispone il mutamento del rito e l’effettuazione di CTU Medico-Legale, dopodichè ritiene la domanda infondata.

Il paziente ha fondato la domanda di risarcimento sul danno patrimoniale e non patrimoniale patito sulla mancata acquisizione del consenso informato dello stesso a due interventi e sulla non corretta esecuzione dei due interventi al ginocchio destro svoltisi in data 3.2.11 e in data 21.3.11 presso la struttura convenuta ed eseguiti, in regime di equipe, dai due Medici convenuti.

Merita il rigetto la domanda di risarcimento del danno alla salute e al diritto all’autodeterminazione da mancata acquisizione del consenso informato.

Come noto, a prescindere dell’accertamento di una responsabilità medica in capo ai convenuti, ove il consenso non sia stato acquisito, ovvero sia stato acquisito a fronte di una informativa non completa ed esaustiva, il trattamento sanitario praticato deve essere considerato illegittimo e pertanto fondante il diritto del paziente al conseguimento del relativo risarcimento del danno.

Come statuito a più riprese dalla Suprema Corte “in materia di responsabilità sanitaria, l’inadempimento dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l’omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell’interesse all’autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l’incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell’atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall’opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l’allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell’onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all’art. 2697 c.c., gr ava sul danneggiato – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso”.

L’attore ha allegato in giudizio le cartelle cliniche dei due interventi con allegate le schede relative all’acquisizione per ciascuna di essi del consenso informato del ricorrente.

Egualmente infondata è la domanda sotto il profilo del risarcimento del danno alla salute non avendo dato prova degli elementi in ragione dei quali ritenere che se lo stesso fosse stato diversamente informato avrebbe scelto di non sottoporsi a tali interventi.

I documenti prodotti evidenziano che il consenso risulta validamente prestato e, comunque, nulla è stato articolato, né allegato, a provare l’assenza e deficienza di informativa in sede preoperatoria.

Riguardo l’uso del biocollagen che, nella prospettazione del CTP di parte, sarebbe un prodotto “off label”, viene rilevato che parte ricorrente non ha dato prova, come era suo onere, che tale biocollagen era un prodotto off label non avendo allegato documentazione scientifica sul punto.

Comunque, il CTU ha escluso la natura “off label” di tale prodotto, ritenendolo invece di ampio utilizzo nelle sale chirurgiche, e quindi la necessità di un obbligo informativo specifico in capo al personale medico per il relativo utilizzo.

Infondata anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza dell’intervento chirurgico.

La CTU, ha accertato non solo l’esecuzione a regola d’arte delle operazioni eseguite sul ricorrente, ma anche la correttezza delle relative diagnosi e scelte operatorie.

Il CTU ha chiarito che “i postumi lamentati dal ricorrente al ginocchio destro, invero attualmente quasi del tutto ripreso, sono stati conseguenza di una imprevista reazione del paziente a trattamenti eseguiti con la diligenza, prudenza e perizia propri dell’arte medica”.

Esclusa, quindi, la responsabilità degli operatori sanitari e, conseguentemente, della Struttura, la domanda viene integralmente rigettata.

Le spese di lite e le spese di CTU vengono poste a carico del ricorrente in base al principio della soccombenza.

Avv. Emanuela Foligno

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