Il lavoratore, ha percepito per le lesioni da infortunio sul lavoro un totale di euro 174.347,85 dall’Inail; una somma maggiore rispetto al risarcimento del danno calcolato secondo i criteri civilistici (Corte d’Appello di Perugia, Sez. Lavoro, Sentenza n. 184/2021 del 29/07/2021 RG n. 204/2020)
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Spoleto lavoratore conveniva in giudizio il titolare dell’impresa edile per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, per le lesioni da infortunio sul lavoro subite il 21 giugno 2007, determinati nell’importo complessivo di euro 384.020,99, al netto della provvisionale di euro 30.000,00 corrispostagli in esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Perugia, Sezione penale, n. 538/2013.
L’Impresa si costituiva in giudizio, chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicuratrice e contestava la domanda, nell’ an e nel quantum.
La CTU svolta in primo grado accertava che il lavoratore era affetto da: “pregressa lussazione post-traumatica di spalla destra; esiti di frattura del trochite omerale destro; paralisi del nervo circonflesso (o ascellare) destro EMgraficamente accertata; lesione del sovraspinoso con sofferenza degenerativa della cuffia dei rotatori di destra e marcata limitazione funzionale della spalla destra, in destrimane. Pregresso trauma distorsivo -contusivo ginocchio destro, pregresso trauma distorsivo cervicale e lombare in soggetto con preesistenti ernie discali lombari” .e determinava “il danno all ‘integrità psico – fisica nel 43%, grado comprensivo del danno alla cenestesi lavorativa.
Il Tribunale, accertata l’esclusiva responsabilità del datore nella determinazione dell’infortunio, lo condannava a pagare al ricorrente la somma di euro 161.430,41 per il danno non patrimoniale, al netto di quanto corrispostogli dall’INAIL a titolo d’indennizzo del danno biologico, oltre agl’interessi legali per il ritardato pagamento, calcolati sulla sorte devalutata all’epoca del sinistro e via via rivalutata anno per anno, e oltre agl’interessi legali maturati dal la data della sentenza al saldo.
Il datore di lavoro propone appello e il lavoratore si costituisce con appello incidentale onde ottenere una maggiore determinazione del danno alla salute.
Il Tribunale di Spoleto ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 653/2013 della Carte d’Appello di Perugia, Sezione penale, emessa nel procedimento a carico del datore per il delitto di lesioni colpose aggravate integrato dall’infortunio occorso, fosse limitato all’accertamento della responsabilità dell’imputato nella determinazione dell’evento, mentre non si estendeva alla declaratoria concernente il concorso di colpa del danneggiato, indicato dal giudice penale nel 50%.
Di conseguenza, tenuto conto del grado di danno biologico accertato mediante la CTU medico-legale espletata, pari al 43%, compreso il danno alla cenestesi lavorativa, ha condannato il datore a corrispondere l’importo di euro 161.430,41, pari alla differenza tra il danno non patrimoniale, calcolato, in base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in euro 308.677,00, e l’indennizzo del danno biologico erogato dall’INAIL .
L’appellante principale contesta la decisione del Tribunale , il quale avrebbe errato nel non tenere conto dell’accertamento del concorso di colpa del lavoratore, compiuto nella sentenza penale, divenuta definitiva. Inoltre, nel determinare il quantum del risarcimento ipoteticamente spettante al ricorrente, il Giudice ha detratto dall’importo calcolato alla data della sentenza – 24 settembre 2020 – l’ammontare dell’indennizzo erogato dall’I NAIL , calcolato al 2008 e, quindi, espresso in valori non omogenei.
Il giorno dell’infortunio la ditta avrebbe dovuto procedere alla muratura di venticinque controtelai di finestra e il lavoratore cadeva nel vano ascensore dello stabile, dall’altezza del secondo piano, a causa del cedimento di un argano a bandiera.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza del 17 febbraio 2012, assolse il datore per l’insussistenza del fatto. Avverso la decisione, interpose appello la parte civile. Con la sentenza n. 563/2013, pronunciata all’udienza del 26 aprile 2013 e depositata il 30 maggio 2013, la Corte d’appello, statuendo sulla sola domanda civile, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava la responsabilità civile del datore in ordine al fatto addebitatogli e, riconosciuto il concorso di colpa dell’infortunato nella misura del 50%, condannava al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, in particolare con un danno biologico pari al 42%, da liquidarsi in separata sede; assegnava alla parte civile una provvisionale provvisoriamente esecutiva di euro 30.000,00, e la sentenza passava in giudicato.
Come accertato dal giudice penale , i lavoratori “non avevano mai ricevuto indicazioni di sorta circa le modalità di svolgimento dei lavori demandati nel detto cantiere , consistenti nella messa in opera dei 25 controtelai per porte e finestre del secondo piano dell’immobile ed, in particolare, non avevano ricevuto direttive di sorta , quanto alla movimentazione sino al secondo piano della malta cementizia necessaria ; … a fronte della necessità del sollevamento della malta di cemento sino al secondo piano era stato installato nel vano ascensore un argano; … i lavoratori non avevano ricevuto alcuna formazione in materia di sicurezza anche quanto all’utilizzo dell’argano”.
Inoltre, nella sentenza penale si osservava: “Orbene ritiene la Corte che tali circostanze del fatto consentano di ravvisare nella condotta del datore di lavoro plurime violazioni antinfortunistiche, in materia di prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro , del tutto eziologicamente ricollegabili all’infortunio del 21.6.2007, cosi come del resto fatto palese dallo stesso tenore della imputazione contestata.
La decisione del Tribunale -attestata esclusivamente sulla attribuibilità o meno al datore di lavoro della iniziativa del montaggio dell’argano all ‘interno del cantiere, ha trascurato del tutto tali plurimi profili di colpa specifica omettendo così di trame le dovute conseguenze in punto di accertamento del nesso causale con l ‘infortunio .
La Corte non ritiene che possa ritenersi imprevedibile ed anomala l’iniziativa consistita nell’utilizzo di un argano nel cantiere al fine della esecuzione dei lavori demandati .
Oltretutto, l’argano era sta to prelevato dall ‘infortunato, la stessa mattina dell’infortunio , dal deposito della ditta, a significazione di una disponibilità incontrollata del detto strumento a semplice iniziativa di ogni operaio e , comunque, di una consuetudine aziendale alla stregua della quale era di fatto consentito l ‘accesso al deposito della ditta e la disponibilità dei materiali e strumenti in essa custoditi, senza controllo alcuno da parte del datore di lavoro.
Le dichiarazioni dei testi hanno evidenziato che gli operai si erano recati nel detto cantiere per la prima volta proprio il 21.6.2007 , e che non avevano effettivamente ricevuto alcuna indicazione sulle modalità di svolgimento dei lavori.
Oltretutto, il datore di lavoro non solo consentiva l ‘accesso di propri lavoratori nel detto cantiere nonostante lo stesso non fosse più conforme all’originario piano operativo di sicurezza e coordinamento, ma ordinava la esecuzione di lavori edili senza precisarne le modalità operative e senza rendere i lavoratori edotti dei rischi connessi.
Ed ancora, ad avviso del Giudice di primo grado, “nei rapporti tra il giudizio penale ed il giudizio civile per il risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; non investendo, quindi, il fatto commesso dalla persona offesa, pur costituita parte civile “.
Valutata la condotta del lavoratore infortunato, ed escluso di potervi ravvisare un concorso di colpa , ha osservato il primo Giudice “come il datore di lavoro, il lavoratore, abbia omesso di adottare quelle cautele concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante (l’adeguata informazione ai lavoratori addetti al cantiere e la loro formazione in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alla procedura di montaggio e uso di un argano; l’adozione di quelle specifiche misure volte ad assicurare il funzionamento dell’argano senza rischi per i la voratori in tale lavoro impegnati) che avrebbero impedito il verificarsi dell’evento dannoso”, per poi concludere: “Posta l’accertata violazione, da parte del datore di lavoro, della normativa antinfortunistica, alcun concorso di colpa è addebitabile al lavoratore “.
Il nodo da sciogliere, in rapporto alla censura dell’appellante principale, è se nell’accertamento del fatto, compiuto dal giudice penale, rilevante in sede civile ai sensi dell’art. 651 c.p.p., debba comprendersi anche la valutazione del concorso di colpa del danneggiato.
La Corte d’Appello non ritiene condivisibile la soluzione data al quesito dal Tribunale.
La sentenza penale di condanna, pronunciata all’esito del dibattimento e divenuta irrevocabile, fa stato quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato l ‘ha commesso, nel giudizio civile promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato, ovvero che sia intervenuto nel processo penale.
La precedente sentenza resa dalla Corte d’appello nel 2013 non si è pronunciata sulla responsabilità penale del datore, bensì sulla sua responsabilità civile.
L’appello avverso la sentenza di primo grado era stato proposto dalla sola parte civile, ossia l’infortunato; d i conseguenza, il giudizio celebrato dinanzi alla Sezione penale era, in realtà, un giudizio concernente i soli aspetti civili della vicenda, centrato sulla domanda di risarcimento dei danni avanzata dal lavoratore, che, costituitosi parte civile , vi partecipò a pieno titolo, al punto che promosse egli stesso il giudizio d’appello.
Avendo il giudice penale accertato e quantificato, nel giudizio d’appello promosso dal danneggiato costituitosi parte civile, il concorso di colpa di quest’ultimo nella determinazione dell’evento lesivo, non può il Giudice del lavoro, adito dall’infortunato per la liquidazione del risarcimento, procedere a una nuova ed eventualmente diversa valutazione circa l’esistenza del concorso di colpa o la sua entità.
Conseguentemente il concorso di colpa del lavoratore infortunato in misura pari al cinquanta per cento non può più essere messo in discussione, essendosi formato il giudicato tra le parti – danneggiante e danneggiato – sull’accertamento compiuto dal Giudice penale , con la conseguenza che di esso si dovrà tener conto nel determinare il risarcimento eventualmente spettante al l’appellato.
Ciò chiarito, la Corte ritiene l’appello incidentale svolto dal lavoratore infondato.
Il Tribunale ha tenuto conto, diversamente da quanto affermato dal lavoratore, della lesione alla cenestesi lavorativa, poiché il grado del danno biologico del 43% utilizzato per il computo del risarcimento era stato espressamente indicato dal CTU come comprensivo di quella specifica tipologia di danno.
Quindi, applicato l’abbattimento del 50% per il concorso di colpa dell’infortunato, il risarcimento spettante si riduce a euro 154.338, 50.
Il lavoratore, ha percepito dall’Inail un totale di euro 174.347,85 , una somma, dunque, maggiore rispetto al risarcimento del danno calcolato secondo i criteri civilistici.
Il danno differenziale è, perciò, insussistente e la sentenza impugnata deve essere riformata con rigetto della domanda incidentale dell’attore.
Avv. Emanuela Foligno
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