In caso di due emulamenti che trovano fondamento nello stesso titolo, la compensatio lucri cum damno va operata solo sulle somme versate?

Aveva contratto il virus HCV durante una trasfusione e gli era stato riconosciuto un risarcimento dal Ministero della Salute. L’uomo aveva ottenuto nel contempo, e per la medesima causa, l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, che gli veniva corrisposto in ratei da 6500 euro annui. Il Ministero sin dal primo grado ha chiesto che tale beneficio venisse compensato con il risarcimento, trovando i due emolumenti il loro fondamento nel medesimo titolo, anche quanto all’ammontare dell’indennizzo ancora da percepire. Il Tribunale aveva accolto questa tesi, operando la compensatio lucri cum damno sull’intero indennizzo ex legge 210 del 1992, compresi dunque i ratei non ancora percepiti in quel momento. La Corte di appello aveva invece ridotto la compensazione alle somme effettivamente percepite fino a quel momento.

Nel ricorrere per cassazione il dicastero eccepiva come la compensazione debba riguardare l’intera somma riconosciuta a titolo di indennizzo ex legge 210 del 1992 e non già solo i ratei percepiti al momento della pronuncia, con esclusione dunque di quelli futuri; ciò sulla base del principio secondo cui la compensazione serve ad evitare arricchimenti ingiustificati del danneggiato che invece si verificherebbero se fossero esclusi i ratei da percepire in futuro.

Gli Ermellini, con l’ordinanza n. 8866/2021,hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso.

La Cassazione ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il ‘lucrum'”. Pertanto, “le somme da percepire in futuro sono somme comunque riconosciute, e dunque liquidate e determinabili, al momento della pronuncia, e vanno comprese quindi nel calcolo della compensazione”.

“La tesi che limita, invece, la compensazione alle somme percepite fino al momento in cui è pronunciata la compensazione stessa, fa dipendere l’ambito della compensazione da una circostanza di fatto e meramente occasionale, vale a dire che determina l’ammontare in base alla somma fino ad un dato momento corrisposta. La compensazione avviene invece tra due titoli e non tra due situazioni di fatto, il che rende conto del perché la giurisprudenza di questa corte consente la compensazione anche per le somme determinabili (e dunque, per ciò stesso, non ancora corrisposte)”.

La redazione giuridica

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