Truffe online, Cassazione: si alla ‘minorata difesa’ dell’acquirente

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Per i Giudici della Suprema Corte la distanza intercorrente tra il luogo in cui si trova il venditore e quello in cui si trova il compratore rappresenta una “circostanza oggettiva” che configura la sussistenza dell’aggravante

Aveva messo in vendita online dei Personale Computer e un Ipad a prezzi vantaggiosi ma, una volta ricevuto il pagamento, non aveva consegnato la merce agli acquirenti, oppure gli aveva consegnato prodotti completamente diversi da quelli ordinati. Per tale motivo un venditore era stato condannato in primo grado per il reato di truffa.
Il Tribunale, tuttavia, aveva escluso l’aggravante della ‘minorata difesa’, prevista dall’articolo 61, n. 5 del codice penale, in quanto il fatto che la vendita fosse stata eseguita sul web poteva costituire una modalità della condotta e non un elemento ulteriore che integra l’aggravante “dell’approfittamento di una circostanza di luogo”.
Secondo il Giudice, più specificamente, i siti internet utilizzati per gli scambi commerciali sono il mezzo attraverso cui le parti intenzionate a concludere un affare si mettono in contatto tra loro, “con la conseguenza che chi si determina a concludere tale tipo di acquisto ne accetta i rischi connessi, rinunciando consapevolmente a visionare il bene ed affidandosi alla buona fede dell’interlocutore virtuale”. Per tale fattispecie non sussisterebbe, dunque la condizione di ‘minorata difesa’ da parte dell’acquirente, in quanto “la distanza accomuna entrambe le parti”.
A fronte della decisione di non riconoscere l’aggravante il Procuratore della Repubblica aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, argomentando il ricorso sulla base della considerazione che, in caso di acquisto on-line, la distanza tra venditore e acquirente consente al venditore di nascondere la propria identità e le proprie intenzioni truffaldine, impedendo al compratore di verificare l’esistenza del bene e ponendo il medesimo in una posizione di sfavore rispetto al venditore
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 17937/2017, ha ritenuto di accogliere le motivazioni proposte dal ricorrente, in quanto fondate, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale affinché si pronunciasse nuovamente sulla questione, tenendo conto dei principi da essa enunciati.
In particolare, gli Ermellini hanno chiarito che l’aggravante della “minorata difesa” si configura laddove un soggetto abbia “approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa” oppure quando abbia approfittato di alcune altre “condizioni oggettive”, di cui era a conoscenza.
Nel caso in esame, avente ad oggetto una truffa online, secondo i Giudici di Piazza Cavour, la distanza intercorrente tra il luogo in cui si trova il venditore e quello in cui si trova il compratore rappresenta una “circostanza oggettiva”; tale elemento “pone l’autore della truffa in una posizione di forza e di maggior favore rispetto alla vittima”, in quanto il venditore ha la possibilità di nascondere la propria identità e di non far visionare il prodotto al compratore.

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