I giudici della Cassazione hanno annullato la sentenza di condanna pronunciata, a carico dell’imputato, poiché l’udienza dibattimentale era stata celebrata nonostante la sospensione delle attività giudiziali, in vista delle scadenze elettorali

Con sentenza pronunciata all’esito dell’udienza dibattimentale tenuta il 5 marzo 2018, la Corte di Appello di Napoli, aveva confermato la condanna a un anno e sei mesi di reclusione, oltre alla multa di 1000 euro, per il reato di ricettazione di opere d’arte, a carico dell’imputato.
Contro la predetta decisione la difesa aveva presentato ricorso per cassazione lamentando innanzitutto, la violazione delle norme di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p..
In particolare, il processo sarebbe proseguito davanti alla corte territoriale pur in assenza del difensore di fiducia e previa nomina di un difensore d’ufficio, sull’assunto dell’imminenza della prescrizione.
Tutto ciò benché la data dell’udienza rientrasse tra quelle in cui, per disposizione della Presidenza della Corte di Appello napoletana, l’attività era stata sospesa per gli adempimenti elettorali. E in ogni caso, anche l’eventuale imminenza della prescrizione, circostanza poi sconfessata, non rientrava tra le ipotesi per le quali i processi avrebbero potuto essere trattati.

La vicenda risale all’anno scorso.

Il Presidente della Corte di Appello di Napoli – preso atto delle scadenze elettorali nazionali del 4 marzo 2018 – aveva disposto, con proprio decreto la sospensione, dal 5 al 9 marzo 2018, delle udienze civili e penali, fatta eccezione dei provvedimenti di urgenza in materia civile, dei processi con imputati detenuti e per reati elettorali, nonché dei processi in corso di sessione presso le Corti di Assise di Appello e delle sezioni per le misure di prevenzione.
Sennonché all’udienza del 5 marzo 2018, il processo a carico dell’imputato, era stato trattato per la decisione, pur in assenza del difensore di fiducia e previa nomina di un difensore d’ufficio, a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 4, sull’assunto della sua imminente prescrizione.
Ma, come anticipato, il difensore dell’imputato, aveva poi dimostrato che alla data del 5 marzo 2018 non poteva certo parlarsi di imminenza della prescrizione, che sarebbe, invece, maturata cinque mesi più tardi.
Sulla vicenda si sono pronunciati i giudici della Cassazione.
Ebbene, questi ultimi hanno accolto il ricorso, ricordando il principio generale per cui “In ordine alla lamentata lesione del diritto alla difesa, l’udienza dibattimentale – celebrata in prosecuzione da precedente udienza, in orario anticipato rispetto a quello indicato nell’ordinanza di differimento del dibattimento – è nulla (così Sez. 1, n. 46228 del 27/11/2008; Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017) e si tratta di nullità assoluta (art. 179 c.p.p.) per assenza del difensore di fiducia alla celebrazione del giudizio, anticipata rispetto all’ora prefissata”.
Nel caso di specie era stata provata l’assenza di giustificazione della prescrizione imminente, perciò doveva ritenersi violato il diritto di difesa dell’imputato. Tale diritto, non poteva certo ritenersi compiutamente assicurato dall’avvenuta nomina di un difensore di ufficio, atteso che il relativo esercizio tecnico spetta in primis all’avvocato nominato quale difensore di fiducia.
A seguito del giudizio di Cassazione, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

La redazione giuridica

 

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