Validità della CTU e dovere di collaborazione del danneggiato

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dovere di collaborazione

Respinta la domanda di un lavoratore che chiedeva di ottenere i benefici assicurativi in seguito a una caduta ma violava il dovere di collaborazione nell’espletamento della consulenza medico legale

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 32161/2021, si è pronunciata sul ricorso di un lavoratore che si era visto rigettare la domanda proposta per l’accertamento della natura professionale dell’infortunio occorsogli in data 27 febbraio 2006 ed il pagamento delle prestazioni assicurative. In appello, l’Inail deduceva che era da escludere la sussistenza dell’occasione lavorativa, dal momento che la perdita dei sensi che aveva causato la caduta del lavoratore ed il conseguente trauma era derivata dallo stato di anemia da cui egli era affetto. Per la Corte di appello, costituiva strada obbligata il rinnovo della ctu medico legale, che imponeva all’appellato un dovere di collaborazione. A tale dovere la parte si era sottratta, come risultava dalla nota del ctu del 27 giugno 2014, impedendo al collegio di valutare la fondatezza delle doglianze formulate in appello. La domanda dell’attore, pertanto, doveva essere, integralmente rigettata.

Nel rivolgersi alla Cassazione, il ricorrente denunciava, ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.— violazione e falsa applicazione dell’articolo 90 disp. att. cod. proc. civ. e degli articoli 194 e 201 cod. proc. civ. in relazione alla incompleta dichiarazione resa dal ctu nel processo verbale dell’udienza del 25 febbraio 2014, mancando la indicazione del luogo di inizio delle operazioni peritali nonché degli articoli 193,195,424, 445 bis cod. proc. civ. per la mancata fissazione del termine entro il quale la perizia avrebbe dovuto essere depositata.

Il lavoratore esponeva che nel processo verbale della udienza di conferimento dell’incarico al ctu erano riportati il giorno e l’ora di inizio delle operazioni presso lo studio del ctu ma mancava l’indicazione del luogo in cui le operazioni si sarebbero svolte; il luogo neppure era stato comunicato a cura del consulente ed a mezzo del cancelliere sicché egli non era stato posto nella condizione di adempiere al suo dovere di collaborazione. Evidenziava, inoltre, che nel conferire l’incarico il giudice dell’appello aveva invitato il ctu ad avvisare il difensore in caso di mancata presentazione del periziando alla visita, onde acquisire eventuali giustificazioni, dovere cui il ctu si era sottratto.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alla doglianza proposta.

Dal Palazzaccio hanno rilevato che, secondo le disposizioni degli artt. 194, comma 2, cod. proc. civ. e 90, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. Tuttavia, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l’omissione anche di una sola di simili comunicazioni non è, di per sé, ragione di nullità della consulenza, nullità che si verifica soltanto quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, ne sia derivato un pregiudizio del diritto di difesa, per non essere state le parti poste in grado di intervenire alle operazioni; detto pregiudizio non ricorre ove risulti che le parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all’indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti. Le nullità verificatesi nel corso del procedimento di consulenza tecnica d’ufficio hanno carattere relativo, restando pertanto sanate se non eccepite nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza.

Nella caso in esame, come esposto dalla stessa parte ricorrente, il ctu riconsegnava gli atti in data 27 giugno 2014; alla successiva udienza del 15 luglio 2014 il difensore non eccepiva la nullità della consulenza ma chiedeva un rinvio per contattare l’assistito al fine di verificare i motivi della mancata presentazione a visita, determinandosi, pertanto, la sanatoria di eventuali ragioni di nullità del procedimento di consulenza.

La redazione giuridica

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