Valutazione conseguenze illecito, Sismel risponde a Giudice di Pace di Altamura

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“Se la genesi del danno non ha nulla a che vedere con una prestazione sanitaria, l’unica specialità deputata a svolgere compiutamente l’incarico è solo quella Medico-Legale”

Non si placa nell’ambiente medico legale la discussione sugli accertamenti medico legali di ufficio finalizzati alla valutazione del danno biologico; una questione sollevata da una interpellanza rivolta alla FNOMCeO da parte di un Giudice di Pace di Altamura, per ottenere chiarimenti circa le figure legittimamente preposte all’espletamento dell’attività Medico-Legale, e, nello specifico. delle attività di verifica degli esiti invalidanti, sia temporanei che permanenti, a seguito di un fatto illecito. Dopo la Società Medico Legale del Triveneto (SMLT) e la Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (Simla), è intervenuto sulla vicenda anche il Sindacato degli specialisti in medicina legale e delle assicurazioni (Sismel), con una lettera a firma del segretario generale, Giovanni Liguori, e del coordinatore scientifico, Alberto Bellocco.
Nel documento (che si allega nella versione integrale) si sottolinea come la valutazione delle conseguenze di un fatto illecito incidente sulla salute e/o sulla persona, anche se solo avendo riguardo alla eventuale lesione, temporanea o permanente della integrità psico-fisica, presuppone un bagaglio di conoscenze mediche e giuridiche che uno specialista in Medicina Legale acquisisce solo al termine di un percorso di specializzazione di ben 4 anni, così come accade per chi si specializzi in Ostetricia, in Ortopedia, in Oculistica, in ORL, in Neurologia, in Cardiologia, etc.
“Ci sarà un motivo – si chiedono i rappresentanti del Sismel – se noi Medici Legali studiamo la Medicina Legale dai nostri Maestri per 4 lunghissimi anni mentre gli altri laureati in Medicina e Chirurgia, non specialisti in Medicina Legale, svolgono solo un esame durante il corso di laurea?” La risposta, per Liguori e Bellocco, è più che ovvia, e conferma proprio il motivo per il quale il Giudice di Pace ha chiesto il parere: “per fornire un servizio quanto più qualificato possibile all’utente che resta sempre e comunque il paziente, seppur, in questo caso, in veste di Cittadino che chiede Giustizia”.
La missiva riporta, quindi, la disciplina legislativa in materia concludendo che, in relazione a valutazioni di natura tecnica, clinica e/o chirurgica, per conoscere nel dettaglio le modalità con cui andava erogata ad un paziente una prestazione sanitaria, come nel caso di azioni da responsabilità medica, “è opportuno che il Medico-Legale, anche in ossequio all’articolo 62 del Codice di Deontologia Medica nonché al recente disposto ex lege 24/2017, sia coadiuvato da uno o più specialisti delle discipline interessate”, ma in tutti i casi in cui si verta in ambito di valutazione delle conseguenze del fatto illecito ed in cui la genesi del danno nulla ha a che vedere con una prestazione sanitaria, “l’unica specialità deputata a svolgere compiutamente l’incarico è solo quella Medico-Legale”.
SCARICA QUI LA LETTERA DEL SISMEL
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