L’uomo era morto in un incidente stradale; la Cassazione accoglie il ricorso dell’Assicurazione

La vedova dell’amministratore unico di una società, morto in seguito a un incidente stradale, non ha diritto al danno patrimoniale da lucro cessante se assume il ruolo del marito dopo il suo decesso. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione  accogliendo il ricorso presentato dall’Assicurazione contro la decisione del Giudice d’Appello che aveva a sua volta ribaltato la pronuncia di primo grado.
In prima istanza il Tribunale aveva negato il riconoscimento del danno in base alla considerazione che l’assunzione da parte della moglie della guida della società non aveva comportato variazioni nel reddito della famiglia. La Corte d’Appello, al contrario, aveva ritenuto irrilevante, ai fini della liquidazione del danno per la morte del congiunto, l’avvicendamento ai vertici societari con la vedova, precedentemente casalinga.
Per il Giudice di secondo grado infatti la “compensatio lucri cum damno”, ovvero il principio in base al quale il giudice deve tenere conto non solo del pregiudizio ma anche degli eventuali vantaggi per il soggetto danneggiato, non sarebbe applicabile quando vantaggi e svantaggi hanno cause diverse e il fatto illecito è stato solo l’occasione per il loro prodursi.
Nel ricorrere davanti alla Suprema Corte, tuttavia, la società assicuratrice aveva evidenziato che, nel caso in questione, non si era in presenza di una circostanza che rientrava nel raggio d’azione della “compensazione”, bensì di un’ipotesi in cui mancava la prova del danno.
Gli Ermellini, con sentenza n. 5605/2017 hanno ritenuto fondate le argomentazioni proposte dalla ricorrente. I Giudici di Piazza Cavour, infatti, hanno precisato che si può discutere di ‘compensazione’ solo in presenza di un pregiudizio patrimoniale accertato, le cui conseguenze siano in parte eliminate dalla percezione di emolumenti o altre utilità. Nel caso in esame, tuttavia, il reddito derivante al marito dalla società e che veniva versato alla famiglia, era passato alla moglie che lo aveva destinato parimenti al nucleo familiare. Non c’era stata, pertanto, una perdita compensata da altre entrate in quanto non era riscontrabile una perdita patrimoniale.

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