Veicolo di soccorso con sirena e lampeggianti accesi impatta con il motociclo (Corte Appello Roma, Sentenza n. 5676/2023 pubblicata il 11/09/2023).
Il danneggiato propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha rigettato la domanda da lui proposta contro il conducente del veicolo e la ASL per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito dell’incidente stradale occorsogli in data 28.03.2014, mentre viaggiava a bordo del motociclo Ymaha, di sua proprietà e da lui condotto, allorché si scontrava con l’autovettura Fiat Punto di proprietà dell’azienda sanitaria.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto esclusa la responsabilità del veicolo di proprietà dell’ASL nella causazione del dedotto incidente, in particolare considerando che i testi confermavano che l’autovettura dell’ASL, al momento del sinistro, aveva il lampeggiante e la sirena accesi; in più, il secondo dei testimoni ha anche specificato che proprio per tale ragione egli, a bordo del suo veicolo, unitamente ad altri automobilisti, indipendentemente dalla segnalazione semaforica, si era fermato per consentirle di passare; tal che, non avrebbe potuto assumere rilevanza. Ragionando in tal senso il primo Giudice riteneva che nessuna responsabilità per il mancato rispetto delle comuni regole di diligenza e prudenza – ex art. 2054 c.c. – era ipotizzabile a carico del conducente del veicolo di soccorso in quanto il motociclista impegnava l’incrocio a elevata velocità non considerando che vi erano tutti i veicoli fermi, nonostante la luce verde del semaforo, proprio per consentire il passaggio dell’ambulanza.
Nel gravame della decisione di primo grade il motociclista, richiamando l’art. 177 CdS, specifica che il conducente di un’auto di soccorso non è autorizzato a violare deliberatamente le norme sulla circolazione solo perché ha azionato la sirena in quanto devono sempre essere rispettate le norme prudenziali e la segnaletica stradale. Inoltre, sempre secondo la tesi dell’appellante, il primo Giudice non avrebbe considerato l’eccessiva velocità a cui viaggiava il veicolo di soccorso dell’ASL.
Preliminarmente i Giudici di appello evidenziano come corretta la valutazione del compendio probatorio acquisito in primo grado, e in particolare, quanto evincibile dalle prove testimoniali e documentali. Il veicolo dell’ASL era impegnato nell’espletamento del servizio sanitario e aveva ricevuto una chiamata per la consegna urgente di accertamenti diagnostici all’Ospedale di Santo Spirito. Ebbene, con i dispositivi acustici e visivi azionati il suddetto mezzo giungeva all’incrocio ; i conducenti dei veicoli in transito sui luoghi di causa, resi avveduti dell’emergenza dai citati dispositivi, benché autorizzati all’attraversamento dell’incrocio per la segnalazione verde al semaforo, si fermavano al fine di consentire alla vettura stessa di transitare prioritariamente. La condizione di sosta dei veicoli abilitati al transito dalla luce verde del semaforo ha ragionevolmente indotto – nel conducente del veicolo dell’ASL, il convincimento di potere transitare senza arrestarsi in ragione della segnalazione di rosso del semaforo abilitante il transito nel suo senso di marcia.
Conseguentemente viene ritenuto che il primo Giudice, con ragionamento immune da censure, abbia compiutamente valutato il contegno di guida del motociclista che, superando sulla destra le vetture tutte ferme per consentire il passaggio dell’auto medica, impegnava l’incrocio senza avvedersi di quanto si stesse profilando dinanzi a sé, perciò non riuscendo ad evitare l’impatto con il veicolo di soccorso, nonostante la visibilità e prevedibilità della vettura con i dispositivi di emergenza in funzione.
Per tali ragioni non coglie nel segno il richiamo all’art. 177, II comma, CdS invocato dal motociclista, rimanendo fermo e impregiudicato quanto disposto al comma primo della citata norma.
Conclusivamente, la condotta gravemente imprudente del motociclista consente di mandare esente da responsabilità il conducente dell’auto medica di proprietà dell’ASL.
L’appello viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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