Sfavorevole decorso dell’intervento chirurgico (Tribunale Vicenza, Sentenza n. 2181/2023 pubblicata il 08/11/2023).

Infezione da stafilococco contratta in sede operatoria provoca una sfavorevole decorso di protesizzazione e bacino asimmetrico.

La paziente incardina il giudizio chiedendo che venga accertata e dichiarata la responsabilità in relazione a tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza di una infezione da “staphylococcus aureus” contratta in occasione di un intervento medico-chirurgico a cui si era sottoposto in data 6.06.2012.

Nel dettaglio:

–  il 5.06.2012 veniva ricoverata e sottoposta a trattamento chirurgico di “osteotomia valgizzante con fissatore esterno e allineamento rotuleo”, con successive dimissioni in data 11.06.2012;

– il giorno 21.07.2012, a seguito del riscontro di una tumefazione in corrispondenza delle fiches prossimali del fissatore esterno a sinistra, associata a secrezione, nonché progressivo rialzo termico, veniva nuovamente ricoverata in ospedale e sottoposta ad accertamenti che evidenziavano la presenza di infezione da “staphylococcus aureus”;

– formulata la diagnosi di artrite settica, in data 25.07.2012 si procedeva ad intervento chirurgico di “rimozione fissatori lavaggi articolari”, resosi necessario dell’infezione contratta a seguito del posizionamento dei fissatori durante l’atto operatorio del 6.06.2012;

– una radiografia del bacino, effettuata in data 16.01.2013, evidenziava “bacino un po’ asimmetrico …..emibacino di sinistra di circa 9 mm più alto del controlaterale”;

– in data 17.12.2013, si sottoponeva ad accertamento per l’invalidità civile, da parte della Commissione medica dell’I.N.P.S., che riconosceva una invalidità del 60% e una riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%;

–  il giorno 29.01.2015, visitato dal Primario di Ortopedia gli veniva prescritto di sottoporsi ad intervento per la rimozione della vite e per l’innesto di protesi al ginocchio sinistro, successivamente effettuato in data 11.11.2015.

L’ATP svolto, che riconosceva la responsabilità della Struttura, non sortiva effetto.

Il Tribunale dispone un supplemento di C.T.U. medico-legale e, all’esito, ritiene la domanda parzialmente fondata.

Dalla CTU è emerso, inoltre, come nel determinismo del fenomeno infettivo possa aver validamente influito la condotta sanitaria peri-operatoria, non essendovi riscontro documentale dell’avvenuta effettuazione della doverosa profilassi antibiotica.

Pacifica la sussistenza di un nesso di causalità diretta tra l’insorgenza della complicanza settica sulla lesione in atto e l’aggravamento delle condizioni di salute (accertata dall’ATP e confermata dal supplemento di CTU), al paziente spetta il risarcimento del danno biologico solo “differenziale” tenuto conto delle sue pregresse condizioni di salute.

Il CTU si è espresso nel senso dell’esistenza di una “patologia “congenita” nella quale gli eventi traumatici (2005, 2010 e 2011), che hanno interessato i legamenti crociati  hanno svolto un ruolo sicuramente peggiorativo”, e ha concluso che “un corretto ragionamento medico-legale non può prescindere dalla considerazione che la protesizzazione del ginocchio non è ascrivibile in “toto” all’infezione contratta dal soggetto in seguito all’intervento del 6.6.2012”.

In altri termini, secondo il Consulente, il trattamento protesico costituisce la “naturale” conclusione della storia evolutiva della patologia degenerativa del ginocchio ed il ruolo di altre circostanze sopravvenute deve ritenersi causalmente limitato”.

Pertanto, il C.T.U., preso a riferimento il valore massimo del 25% applicabile alla protesizzazione del ginocchio, e dato atto dell’impossibilità di giungere ad una esatta determinazione della quota effettivamente ascrivibile alla Struttura Sanitaria, ha ritenuto di poter riconoscere un danno iatrogeno pari a circa la metà, quantificandolo nella misura del 12-13%, oltre i postumi temporanei.

Avv. Emanuela Foligno

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