Distorsione del ginocchio scendendo dall’auto nel parcheggio aziendale (Tribunale Varese, Sentenza n. 306/2023 pubblicata il 31/10/2023).
Scendendo dall’auto nel parcheggio aziendale si procura distorsione al ginocchio : riconosciuto l’infortunio sul lavoro.
Il lavoratore citava in giudizio l’INAIL onde vedere accertato che l’evento lesivo (distorsione del ginocchio) avveniva in occasione di lavoro.
A seguito dell’evento per cui è causa il lavoratore ha riportato postumi permanenti che indica nella misura del 12%.
A sostegno delle proprie pretese, il lavoratore ha dedotto di essere impiegato presso l’aeroporto di Malpensa; che il 01.08.2016, alle ore 09.30 circa, arrivava sul luogo di lavoro, salutava i colleghi e riferiva loro di dover ritornare nel parcheggio aziendale in quanto si accorgeva di aver lasciato in auto le chiavi di accesso all’ufficio; che, giunto nel parcheggio aziendale dell’aeroporto e prese le chiavi dalla propria autovettura, nel sollevarsi dal sedile della propria autovettura, appoggiava a terra la gamba sinistra con un movimento di valgo rotazione dell’omologo ginocchio rimanendo vittima di infortunio; che insorgeva una repentina tumefazione al ginocchio e nell’impossibilità di muovere l’arto veniva soccorso da un collega di lavoro e accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Legnano dove gli veniva riscontrata una distorsione del ginocchio sinistro.
L’INAIL non risarciva l’evento ritenendo l’assenza del nesso causale.
Il Giudice, invece, ritiene che l’infortunio si sia verificato sul luogo di lavoro, alla luce delle dichiarazioni testimoniali.
Nello specifico i testi hanno confermato che all’ingresso in ufficio il lavoratore non era ferito e camminava normalmente. Altro teste, che soccorse l’infortunato nel parcheggio, ha confermato che il ginocchio si stava gonfiando e che accompagnava il collega in pronto soccorso. Altro teste ha dichiarato che dopo l’infortunio, in ufficio avevano messo del ghiaccio al ginocchio del collega, ma il ginocchio si stava gonfiando e decidevano di farlo accompagnare al pronto soccorso.
I testi, quindi, sebbene non abbiano assistito concretamente all’infortunio, hanno assistito all’emergere dei segni del trauma (gonfiore del ginocchio), e il Giudice ritiene indirettamente provato il materiale accadimento dell’infortunio sul luogo di lavoro.
Il CTU ha ritenuto: “L’attore ha subito, in data 1/8/2016, un infortunio in itinere che gli ha causato una distorsione del ginocchio sinistro. Dalla documentazione agli atti risulta che subito dopo il trauma si recò al Pronto Soccorso dove gli fu diagnosticata una distorsione al ginocchio sinistro con presenza di emartro trattato con artrocentesi. Pochi giorni dopo si sottopose ad una RMN che rivelò la presenza di esiti distrattivi della capsula articolare, parziale lesione del legamento collaterale ma senza segni di interruzione, una lesione parcellare del legamento crociato anteriore ed un quadro di meniscosi. Tale quadro iconografico fu poi ulteriormente specificato in occasione dell’intervento chirurgico in artroscopia cui si sottopose con la descrizione della presenza di lesione inveterata del legamento crociato anteriore e lesione del corno posteriore del menisco interno. La meniscosi è un processo patologico del menisco dovuto a fattori degenerativi o a traumi ripetuti nel tempo, come può accadere nelle attività sportive, non è una patologia legata a traumi acuti e quindi non può essere attribuita gli esiti dell’infortunio. La rottura del legamento crociato anteriore, e la lesione parziale del legamento collaterale esterno, al contrario, sono frequenti nei traumi distorsivi in cui il meccanismo di lesione più frequente è il movimento involontario di valgo-rotazione-esterna mentre il piede è fisso al suolo ed è caratterizzata dall’insorgenza acuta di dolore, cedimento del ginocchio, gonfiore, difficoltà a muovere l’articolazione e importante versamento ematico (emartro), segni e sintomi riscontrati e segnalati agli atti. Per tali ragioni ritengo che le lesioni subite dal ginocchio sinistro del ricorrente, esiti distrattivi della capsula articolare, parziale lesione del legamento collaterale ma senza segni di interruzione, una lesione parcellare del legamento crociato anteriore, siano in rapporto causale con l’infortunio occorso e che “il grado di menomazione dell’integrità psico-fisica del ricorrente in esito all’infortunio occorso in data 1.08.2016, possa essere valutato complessivamente nella misura del 9%”.
Viene ritenuta positivamente accertata la sussistenza del nesso causale tra l’infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 1.08.2016 e i postumi permanenti lamentati, questi ultimi accertati nella misura del 9%.
Conclusivamente L’INAIL viene condannato a corrispondere in favore del ricorrente l’indennizzo in capitale pari al 9% di danno biologico, maggiorato degli interessi legali dal dovuto al saldo.
Avv. Emanuela Foligno
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