La sentenza della Cassazione di condanna per il reato di violenza privata per l’automobilista che aveva parcheggiato occupando un parcheggio riservato a persona con disabilità ha avuto amplissima eco, sia mediatica che tra gli addetti ai lavori
Nella realtà si tratta di una sentenza che rappresenta solo, pur senza volerla sminuire, l’ennesima conferma ampiamente e specificamente argomentata di un orientamento già in passato assunto dai giudici di legittimità riguardo alla configurazione del reato di violenza privata.
Sappiamo infatti come la giurisprudenza della medesima sezione (Cass. V Pen 7592/2011) abbia già reiteratamente confermato, in fattispecie che non riguarda persone con disabilità, come il reato di violenza privata, di cui all’art. 610 c.p. resta integrato ogni volta che la condotta dell’agente sia idonea a produrre una coazione personale del soggetto passivo, privandolo della libertà di determinarsi e di agire in piena autonomia.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è la libertà morale di un individuo, da intendersi come facoltà di determinarsi in maniera spontanea, in base a processi di motivazione autonomi, e senza dover subire forme illegittime di costrizione o di limitazione, che possono avvenire tanto nella fase formativa della volontà (vis compulsiva) che nella fase attuativa (vis absoluta).
Da dove, allora, trae origine tutto questo interesse? Probabilmente, ma è solo un’ipotesi da confermare, l’intervento della giustizia penale sembra poter essere maggiormente incisivo nell’eradicazione di comportamenti che sono avvertiti da un’ampia fetta della popolazione come un problema sociale.
Al di la peraltro della indubbia risonanza mediatica dello specifico caso concreto, la sentenza consente di porre alcune riflessioni la più importante delle quali è certamente l’assenza del riferimento alla disabilità come sinonimo, ovvero causa, di fragilità.
Con tutta evidenza si tratta, nell’ottica del diritto della disabilità, di un passo avanti verso una mentalità nuova.
Come abbiamo visto tuttavia, non si tratta un orientamento originale la cui ultima addizione consente tuttavia di evidenziare una differenza, delineata dagli stessi ermellini tra un parcheggio riservato ad una specifica persona ed i parcheggi sempre riservati alle persone con mobilità ridotta ma non ad uno specifico soggetto. Le aree di parcheggio non caratterizzate da assegnazione diretta, rimangono assoggettate alla disciplina recata dal Codice della Strada nel testo attualmente vigente, e quindi l’unica sanzione applicabile è la rimozione con associata sanzione amministrativa.
A mente della pronuncia in commento la circostanza per cui la sosta su un parcheggio assistito da concessione ricade sotto la fattispecie penale sta nel fatto che, aver garantito ad una specifica persona un parcheggio nel quale solo lei può legittimamente sostare, integra la fattispecie di reato, proprio perché il riconoscimento si ricollega alla circostanza per la quale le condizioni specifiche del titolare non consentono una sosta a maggiore distanza, anche se le circostanze non vengono esplicitate in sede di giudizio di legittimità.
Irrilevante, sempre secondo la sentenza la circostanza per cui il soggetto agente non avrebbe avuto la volontà di non rimuovere la vettura dallo stallo.
L’affermazione di irrilevanza si spiega considerando che ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa l’elemento della violenza può essere individuato in un qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente un soggetto della libertà di autodeterminazione e di azione.
Ulteriore spiegazione che ha forse maggiore radicamento, si ritrova approfondendo solo di un poco la lettura dell’art. 610 c.p. accorgendoci dei colori del reato enunciato: veniamo così a sapere che integra la fattispecie generale anche un’azione che obblighi un’altra persona a sopportare il comportamento di un’altra contro la propria volontà, forzandosi ad una condotta che altrimenti avrebbe tenuto.
In conclusione il tratto comune che si evidenzia dall’esame di quest’ultima e delle pronunce che l’hanno preceduta, è nell’individuazione della linea di confine tra una condotta incivile ed una condotta criminosa laddove il delitto di violenza privata fa capo alla condotta dell’agente che sia idonea a produrre una coazione personale del soggetto passivo, privandolo della libertà di determinarsi e di agire in piena autonomia, deve venire in rilievo la forzatura del soggetto passivo del reato verso un comportamento non liberamente voluto.
Ora, la circostanza in fatto che il titolare di quella specifica area di sosta, unico legittimato ad usarla giova ricordarlo, abbia dovuto attendere un lasso di tempo variabile, ma comunque considerevole integra (nell’interpretazione della norma che si ritrova in sentenza) il reato perché limita la possibilità di quello specifico soggetto di autodeterminarsi in base a propri personalissimi pensieri.
Le argomentazioni che precedono inducono a porsi una domanda: il tempo è davvero sempre uguale o al contrario ha un valore diverso a seconda delle persone e delle loro specifiche, individuali circostanze? Riteniamo di poter dire che il valore del tempo è dato in massima parte dalla condizione individuale di ciascuno, e che quindi il dover attendere, immotivatamente, le determinazioni di qualcun altro sia un comportamento intrinsecamente violento che integra i criteri dell’art. 610 c.p.
Avv. Silvia Assennato
(Foro di Roma)




