Dalla comunicazione dell’assenza alle possibili sanzioni, le novità in arrivo
L’arrivo del nuovo anno porterà una serie di novità nella disciplina delle visite fiscali. Dal 1 gennaio 2017 sono previste nuove regole per chi si assenta dal lavoro per motivi di salute. Chi trasgredisce la nuova normativa rischia di incorrere in sanzioni che possono arrivare fino al taglio integrale dello stipendio per tutta la durata della malattia.
LA COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO
I controlli, con l’invio d’ufficio del medico fiscale, scatteranno il primo giorno di assenza anche per i lavoratori privati. Sarà dunque necessario avvertire per tempo il datore di lavoro rispettando la tempistica prevista dal contratto collettivo di lavoro applicato dall’azienda per la quale si lavora. In linea generale l’assenza deve essere comunicata prima dell’inizio del turno nelle società che prevedono Ccnl nei settori telecomunicazioni, terziario e commercio, turismo, tessile e abbigliamento, gomma e plastica, carta, alimentare, grafica e editoria, alimentare; per le aziende che applicano il contratto collettivo nel settore dell’autotrasporto l’avviso deve essere reso entro 2 ore dall’inizio del turno lavorativo mentre il termine sale a 4 ore per le aziende di autotrasporto (relativamente al personale viaggiante e soggetto a turni continui avvicendati), legno e arredamento, chimica, calzature. I metalmeccanici, invece, possono trasmettere la comunicazione entro il primo giorno di assenza. L’obbligo di avvertire non vige nei casi di giustificato e comprovato impedimento, ma se l’inadempimento non viene giustificato, il datore di lavoro può sanzionare il dipendente, anche se il certificato medico è inviato nei termini.
LA TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO MEDICO
Il lavoratore dovrà recarsi entro 45 ore dall’insorgere della patologia dal proprio medico curante il quale trasmetterà il certificato di malattia, con la diagnosi, la prognosi e l’indirizzo nel quale il dipendente è reperibile, in via telematica all’Inps, rilasciando una ricevuta col numero di protocollo. Se previsto dal contratto o da accordi con il datore di lavoro tale numero di protocollo dovrà essere inviato al datore stesso. Qualora il medico curante risultasse assente il lavoratore potrà recarsi da un altro medico convenzionato o dalla guardia medica. In caso di ricovero in ospedale, invece, l’invio del certificato spetta al nosocomio. Se la trasmissione telematica risulta impossibile, il certificato dovrà essere inviato con raccomandata, entro lo stesso termine di 2 giorni previsto per l’invio telematico.
LA VISITA FISCALE
Una volta avvertito il datore di lavoro e trasmesso il certificato di malattia occorre essere reperibili per la visita fiscale di accertamento dello stato di malattia da parte del medico dell’Inps. Gli orari di visita per il settore privato sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Per i dipendenti pubblici, invece, le fasce sono dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Se la visita fiscale è stata già effettuata durante il periodo di prognosi della stessa malattia, non può essere effettuato un nuovo controllo medico da parte dell’Inps; tale ipotesi è invece prevista in caso di ricaduta, o nel caso in cui il proprio medico prolunghi la prognosi.
MOTIVI DI ESENZIONE DALLA REPERIBILITA’
Sono tuttavia previsti dei casi in cui il lavoratore è esentato dall’obbligo di reperibilità. Si tratta, nello specifico, delle ipotesi di: ricovero presso una struttura; esistenza di una patologia grave che richiede cure salvavita; infortunio sul lavoro e malattia professionale; malattia correlata a un’eventuale invalidità o menomazione del dipendente. Anche il medico curante può disporre l’esonero del dipendente dalla visita fiscale per particolari motivazioni (ad esempio quando la permanenza in un luogo chiuso ostacola la guarigione), contrassegnando il certificato medico col codice E.
GIUSTIFICAZIONE IN CASO DI ASSENZA NELLE FASCE DI REPERIBILITA’
Al di fuori delle ipotesi previste, l’assenza in occasione di accertamenti domiciliari può essere giustificata nei casi di: visita medica o accertamento sanitario durante le fasce di reperibilità; cure mediche durante le fasce di reperibilità (da comunicare in anticipo all’amministrazione o al datore di lavoro); assenza per cause di forza maggiore, o per evitare gravi conseguenze per sé o per i propri familiari.
Tra le giustificazioni non valide per assenza in occasione di accertamento medico fiscale rientrano invece: il malfunzionamento del campanello o del citofono, non aver sentito suonare o bussare, la mancanza del cognome del lavoratore nel citofono, la variazione di domicilio non comunicata, non potersi alzare dal letto, essere usciti per commissioni urgenti. In tali casi, infatti, prevale il principio per cui il dipendente è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti possibili per accogliere il medico nelle fasce di reperibilità.
SANZIONI
Per giustificare la propria assenza alla visita fiscale è previsto un termine di 15 giorni. In caso di assenza ingiustificata al controllo domiciliare, la sanzione comporta la perdita del 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia, a meno che il lavoratore non sia convocato prima a una seconda visita, che solitamente avviene nell’ambulatorio Asl. In questo caso, se il medico verifica il proprio stato di malattia, si può recuperare la retribuzione dal giorno del secondo controllo. In caso di assenza alla convocazione per la visita ambulatoriale si perde il 50% della retribuzione dei giorni restanti; alla terza assenza, si perde tutto.




