Vi sembra una battuta? No, è un fatto vero così come dimostrano il decreto di pagamento e l’ordinanza successiva. Ecco le cause del… pregio di una consulenza

Ma non basta cari lettori, il pregio della consulenza …dipende anche dal giudice che nomina il consulente! Un giudice che dopo il “palo” in faccia (che lo stesso giustifica come “melius re perpensa”) vuole che si accerti con il criterio della causalità materiale (che significa certezza) ciò che in medicina non sempre può essere accertato.

Si fa presente come questo giudice, conversando con il sottoscritto in udienza, sia venuto a conoscenza che il suo ctu e l’ausiliario del ctu hanno depositato una bozza di relazione con conclusioni scientificamente “stravaganti” (quindi criticate aspramente dagli attori), “ripudiate” nella versione definitiva dove venivano sostituite da altre conclusioni che gli stessi definivano come ipotetiche.

Proprio nel colloquio col giudice facevo notare che con quella consulenza non avrebbe potuto fare la sentenza in quanto la ctu era confusionaria e si basava solo su ipotesi: nulla da fare, il giudice, come un muro, si riservava e poi emetteva un decreto di liquidazione dove appellando la perizia con termini di “pregio e completezza” liquidava una considerevole somma all’asino di turno (il ctu)!

Rinviava, dunque, la causa all’udienza delle precisazioni e conclusioni, costringendo gli attori a fare delle approfondite conclusionali e poi…emetteva l’ordinanza che potete leggere e dove sostituiva il collegio con altro CTU.

Pazzia? No, “sana follia” a discapito degli attori che, a causa di un ctu medico legale somaro e un giudice superficiale, hanno perso tre anni di tempo.

Il fatto positivo esiste, ossia la possibilità di avere il parere di un nuovo collegio peritale. Non si sperava in un “viraggio” tale, anzi, non lo si desiderava in quanto avevamo il desiderio incommensurabile di leggere la sentenza basata su di una relazione pestifera priva di ogni qualsivoglia pregio scientifico e medico legale per poi appellarla.

La lettura di questa ordinanza poi completa l’opera. Il Giudice non comprendendo appieno il significato di alcuni risvolti medici, fa dei quesiti a dir poco fantasiosi ai quali il povero medico legale nominato dovrà rispondere.

Ma come?

Con tanta pazienza e “savoir faire” tale da far capire al Giudice che le domande da farsi erano altre e che non si può stilare una percentuale che non sia del “tutto o niente” sulle cause naturali rispetto a quelle umane.

Gli attori saranno costretti a proporre nell’udienza di giuramento dei quesiti più adeguati senza “irritare” il giudice che dovrà recepirli.

Ma di tutto vi terremo informati.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della medicina Legale)

 

Decreto di pagamento

Ordinanza

 

 

 

 

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