In arrivo il nuovo testo unico; il mancato rispetto dei limiti previsti per i buoni lavoro può comportare la trasformazione del rapporto di lavoro in natura subordinata a tempo indeterminato

Multe amministrative pecuniarie da 600 a 3.600 euro per chi utilizza i voucher in modo improprio, ma la novità più rilevante contenuta nel testo unico che riscrive le modalità di utilizzo dei buoni lavoro, è rappresentata dalla possibilità che il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi fissati per il loro utilizzo possa determinare la trasformazione del rapporto di lavoro in natura subordinata a tempo indeterminato.
Il testo del disegno di legge, adottato dalla Commissione Lavoro della Camera, prevede un doppio voucher, da 10 euro per le famiglie e 15 euro per le imprese. Il tetto massimo previsto per i datori di lavoro è pari a 3mila euro, mentre per i lavoratori la soglia è di 5mila euro e potrà essere raggiunta sommando più rapporti di lavoro, al massimo fino a 2.000 euro l’uno.
I buoni lavoro potranno essere utilizzati solo dalle imprese senza dipendenti e per attività di natura prettamente occasionale quali i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare a bambini e anziani, l’insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, le manifestazioni sportive senza finalità di lucro. Le amministrazioni pubbliche, invece, potranno utilizzare i voucher solo per fronteggiare eventi straordinari, come le calamità.
Il lavoro accessorio potrà essere svolto solo da disoccupati, pensionati e giovani con meno di 25 anni, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori stranieri provenienti da paesi non appartenenti all’Unione europea. I soggetti interessati al lavoro occasionale dovranno comunicare la loro disponibilità ai centri d’impiego e ai soggetti accreditati. Riceveranno quindi una tessera magnetica, a loro spese, dalla quale risulterà la loro condizione.
I committenti non imprenditori potranno acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematica, mentre gli imprenditori potranno effettuare gli acquisti dei carnet esclusivamente attraverso modalità telematiche e dovranno comunicare l’utilizzo dei buoni almeno 60 minuti prima dell’utilizzo della prestazione alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro. In caso di omessa comunicazione è prevista una multa da 400 euro a 2.400 euro per ciascun lavoratore.
Il compenso, secondo il testo del ddl, è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro. Il concessionario, invece, dovrà provvedere al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, il versamento dei contributi previdenziali Inps alla gestione separata Inps (13%) e per fini assicurativi all’Inail (7%).

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