Presentato in Senato un ddl a tutela delle persone fisiche in condizioni di particolare disagio. Previsto il divieto di segnalazione alla Centrale Rischi per tutta la durata della sospensione
Fino a un anno di moratoria finanziaria per i debitori in condizioni di difficoltà e divieto di segnalazione alla Centrale Rischi bancaria per tutta la durata della sospensione. E’ quanto prevede il disegno di legge presentato nei giorni scorsi a Palazzo Madama dal Senatore Enrico Buemi (Psi) recante “delega al Governo per l’istituzione di una moratoria per i debiti nei casi di situazioni individuali di emergenza”. La misura è rivolta a chi, secondo precisi parametri, si ritrova in situazioni di particolare disagio e difficoltà.
Tra questi rientrano, in base al testo presentato, i soggetti residenti nelle zone colpite da eventi calamitosi; i soggetti che hanno subito una patologia invalidante che li rende temporaneamente inabili al lavoro o che hanno cessato il rapporto di lavoro subordinato (a termine o indeterminato) di durata superiore 12 mesi, versando in stato di disoccupazione e iscritti alle liste di collocamento.
Il ddl propone che i micro debitori, spesso costretti a decisioni drastiche quali la chiusura della loro attività, in quanto schedati nella Centrale rischi e impossibilitati a rivolgersi a qualsiasi Istituto di credito, possano mantenere la disponibilità dei propri beni.
In tal modo, si legge nella relazione al testo, si eviterebbero quegli “automatismi con i quali, ad oggi, le banche si sottraggono alla loro naturale vocazione di apprezzamento della situazione concreta” e da cui “deriva una vera e propria spirale di deprezzamento del bene garantito, della quale non si giova né il debitore né la banca, che spesso lo conferisce a ditte esterne di recupero che esternalizzano ed irrigidiscono il compito di affrontare la situazione di crisi”. La conseguenza è una ”vera e propria spirale depressiva, all’esito della quale la definizione di ‘debito tossico’ si autoalimenta e sottrae ogni possibilità al debitore di negoziare un piano di rientro”.
Operando secondo lo schema del concordato preventivo, la procedura proposta imporrebbe invece alla banca di rivalutare la situazione alla luce delle prospettive di recupero che offre la situazione individuale del debitore. Per il “debitore meritevole”, inoltre, il ddl prevede la possibilità di stipulare una convenzione di moratoria ulteriore, laddove non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, al fine di poter accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro tre anni, allorquando sopravvengano utilità.




