Ristrutturazione solaio, con riduzione volumetria scatta il risarcimento

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Lo spazio esistente tra le travi non è in comunione tra i proprietari di appartamenti confinanti verticalmente ma è di esclusiva utilizzazione da parte del proprietario del piano sottostante

Dopo aver sostituito il vecchio solaio con travi di legno a vista con uno nuovo in latero-cemento, un condomino era stato chiamato in giudizio dal proprietario di una stanza posta al piano inferiore il quale lamentava che i lavori avevano determinato un abbassamento del livello del soffitto, rendendo inabitabile il vano. Il vicino chiedeva quindi il risarcimento del danno.
Sia in primo grado che in appello, tuttavia, la domanda era stata rigettata. Il Giudice di secondo grado, in particolare, evidenziava che non vi era stata alcuna lesione, in quanto il nuovo solaio “aveva occupato il solo spazio delle travi lignee e lo spazio vuoto tra una trave e l’altra”, vale a dire spazi che non facevano parte della volumetria del vano di proprietà dell’appellante, ma costituivano elementi integranti della struttura composita tipica del solaio in legno e compresi nella proprietà comune dei due piani.
In Cassazione, invece, le doglianze del ricorrente avevano trovato parziale accoglimento. Secondo gli Ermellini, infatti, “il solaio esistente fra i piani sovrapposti di un edificio è oggetto di comunione fra i rispettivi proprietari per la parte strutturale che, incorporata ai muri perimetrali, assolve alla duplice funzione di sostegno del piano superiore e di copertura di quello inferiore. Gli spazi pieni o vuoti che accedono al soffitto o al pavimento, e non sono essenziali all’indicata struttura rimangono invece esclusi dalla comunione e “sono utilizzabili rispettivamente da ciascun proprietario nell’esercizio del pieno ed esclusivo diritto dominicale”.
Era pertanto da escludersi, secondo la Suprema Corte, che lo spazio esistente fra le travi del soffitto fosse bene comune, in quanto tale spazio integrante “volumetria di esclusiva utilizzazione da parte del proprietario del piano sottostante”. Il volume esistente tra le travi, che costituisce il soffitto dell’appartamento sottostante è dunque liberamente utilizzabile dal proprietario di questo.
Quanto alla domanda di risarcimento, i Giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato che “dall’accertata riduzione della cubatura utilizzabile nell’appartamento sottostante discende l’esistenza di un danno per la riduzione del godimento del bene quale conseguenza del restringimento della cubatura, oltre che per la riduzione del valore commerciale del locale. Pertanto la Cassazione, con la sentenza n. 3893 del 14 febbraio 2017, ha accolto il ricorso proposto, annullando la sentenza di secondo grado e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinché si pronunciasse nuovamente basandosi sul principio secondo cui “nel caso di solaio sostenuto da travi che fanno parte della struttura portante del solaio stesso, la comunione tra i proprietari dei rispettivi appartamenti non si estende allo spazio esistente tra le travi che costituisce volumetria di esclusiva utilizzazione da parte del proprietario del piano sottostante”.

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