La violazione degli obblighi di assistenza familiare è integrata solamente quando non viene corrisposta alcuna somma, o vengono versate somme irrisorie
La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 132/2017, ha confermato l’assoluzione di un uomo che era stato denunciato dalla ex moglie per il mancato rispetto del versamento dell’assegno mensile di mantenimento. La donna gli contestava il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, disciplinato dall’articolo 570 del codice penale.
In particolare il marito era accusato di aver fatto mancare a lei e alle figlie, i mezzi di sussistenza, costringendola a ricorrere all’aiuto dei propri parenti dal momento che, essendo disoccupata, non era in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni e a quelli delle bambine. L’uomo, invece, aveva continuato ad espletare la propria attività percependo regolarmente una retribuzione mensile.
La Corte di Appello del capoluogo siciliano, tuttavia, ha appurato che in base alle concordi dichiarazioni rese dai testimoni, l’uomo aveva sempre ottemperato, sia pure con qualche ritardo nel primo periodo, all’obbligo di corrispondere integralmente gli importi dovuti a titolo di contribuzione per il mantenimento della moglie e delle due figlie minori, per una cifra complessiva di 500 euro (400 euro per le bambine e 100 per la moglie).
I Giudici di secondo grado hanno chiarito, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 479/1992) che, ai fini della configurabilità del delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori affidati alla moglie separata, “il provvedimento del giudice civile con cui è stato fissato l’obbligo del versamento di un assegno può costituire solo un punto di partenza per l’accertamento del reato, nella misura in cui dimostra la sussistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari”.
“Di conseguenza – secondo gli Ermellini – il pagamento di una somma inferiore a quella imposta a titolo di assegno non basta ad integrare gli estremi del delitto in questione e solamente qualora non venga corrisposta alcuna somma, o vengano versate somme irrisorie, è evidente che l’obbligato non sovviene alle necessità più elementari degli aventi diritto agli alimenti e, quindi, commette violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
Nel caso in esame, “trattandosi di un unico reato permanente”, doveva escludersi che l’imputato, avesse fatto venir meno i mezzi di sussistenza alla moglie ed alle figlie minori, né, tantomeno, che si fosse sottratto agli obblighi di mantenimento disposti dal giudice civile. Pertanto, non ritenendo integrato il reato, la Corte territoriale ha ritenuto di respingere l’appello presentato dalla moglie.




