La Giurisprudenza sul delitto di “alterazione di stato”

0

L’art. 567 c.p., rubricato “alterazione di stato”, recita testualmente “Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità”.
Dunque, la norma in esame contempla due diverse ipotesi di reato: l’alterazione di stato mediante sostituzione del neonato e l’alterazione di stato mediante false certificazioni.
Orbene, l’interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è quello di garantire al neonato uno stato di famiglia corrispondente alla sua effettiva discendenza; pertanto, i genitori hanno l’obbligo di rendere dichiarazioni veritiere in modo che il neonato presenti uno stato di famiglia conforme al reale rapporto di procreazione.
Dunque, la norma in esame ha lo scopo di evitare che il nascituro figuri quale figlio di una donna diversa rispetto a quella che lo ha partorito.
Ancora, per quanto concerne l’elemento oggettivo del reato de quo, risulta opportuno evidenziare al lettore che la prima ipotesi di alterazione consiste nella fisica sostituzione di un neonato ad un altro; la seconda fattispecie di alterazione, per converso, si configura allorquando viene realizzata una falsa certificazione.
Infine, prima di addentrarci nel merito della sentenza oggetto di questa mia breve disamina, occorre porre l’attenzione sulla c.d. surrogazione di maternità.
La surrogazione di maternità, detta anche “utero in affitto” ed assolutamente vietata in Italia, si ha quando una donna, per conto di una singola persona ovvero di una coppia (eterosessuale ovvero omosessuale) provvede alla gestazione ed al parto, impegnandosi a consegnare il neonato, appena nato.
Occorre ribadire che questa pratica medica è vietata in Italia, ma, tuttavia, essendo consentita in altri paesi europei, ha determinato numerosi problemi interpretativi.
In particolare, nella sentenza della Suprema Corte individuata dal n° 48696/2016, gli Ermellini hanno assolto dal gravissimo addebito di alterazione di stato mediante false certificazioni (punito da cinque a quindici anni di reclusione !) due genitori i quali dopo aver praticato la surrogazione di maternità in Ucraina, paese ove appunto tale pratica medica è consentita dalla locale Legge, hanno attestato nei registri di stato civile italiani di essere i genitori biologici del nascituro.
L’importanza di tale sentenza, ad avviso di chi scrive, consiste nel fatto che, sebbene da un punto di vista concreto quanto attestato dagli imputati risulta falso (in quanto costoro non sono fisicamente i genitori biologici del neonato !), la Giurisprudenza ha riconosciuto importanza anche alla c.d. “genitorialità legale”, oltre a quella appunto biologica.
Ciò che vuol dire? Significa che alla luce anche delle continue innovazioni Legislative in materia di famiglia si attribuisce sempre più maggiore importanza alla presenza di una famiglia in senso sostanziale che prescinde dai rapporti genetici.
In conclusione, ad avviso di chi scrive, senza soffermarsi sulla necessità di legalizzare o meno la pratica del c.d. utero in affitto altrimenti si aprirebbe in una sede inidonea un dibattito infinito, la Giurisprudenza ha voluto manifestare che occorre soffermarsi sulla sostanza dei fatti, non sugli aspetti formali: la tutela del minore talvolta può essere meglio garantita da genitori “legali” rispetto a quelli “biologici”.
E sicuramente questa sentenza può dar vita a nuovi approfondimenti.

Avv. Aldo Antonio Montella

(Foro di Napoli)

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui