Alcoltest, mancato avviso del diritto a un avvocato comporta nullità?

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Una sentenza chiarisce cosa comporta il mancato avviso all’automobilista sottoposto ad alcoltest circa la possibilità di avvalersi di un avvocato

Non avvisare l’automobilista sottoposto ad alcoltest della possibilità di farsi assistere da un avvocato, comporta la nullità dello stesso?
La sentenza n. 567/2017 del Giudice di Pace di Reggio Calabria sostiene di sì e ricorda che l’utente della strada va sempre avvisato della facoltà di poter chiamare il proprio legale di fiducia per assisterlo durante l’accertamento.
Questo poiché l’ alcoltest non è un mero atto amministrativo, ma un vero atto di polizia giudiziaria indifferibile e urgente.
Per tale ragione, necessita – per la sua validità – del rispetto delle norme del codice di procedura penale in materia di assistenza difensiva, come sancito dall’art. 356 del codice di procedura penale e dall’art. 114 delle disposizioni attuazione.
Infatti, il mancato avviso all’utente della strada del suo diritto di farsi assistere da un avvocato già prima del compimento dell’atto comporta la radicale nullità dell’accertamento.

Oltre all’illegittimità di ogni atto sanzionatorio, sia in termini di contravvenzione e sanzione che, soprattutto, in termini di ritiro o sospensione della patente di guida.

La sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria si inserisce nel solco di altre sentenze della Corte di Cassazione che si sono espresse in modo analogo, come la n. 2/2015 e la n. 5396/2015.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha accolto il ricorso di un trentenne che era stato sanzionato dalla Polizia Stradale per una asserita positività all’ alcoltest.
Al giovane era stata inoltre ritirata la patente di guida.
A quel punto, il difensore del trentenne ha proposto due distinti ricorsi innanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria.
Il primo avverso il verbale di contestazione delle infrazioni, l’altro avverso il decreto prefettizio di sospensione e ritiro della patente.
A sostegno dei due ricorsi, il difensore ha reclamato la violazione dell’art. 186 del codice della strada e degli artt. 356 e 114 disp. att. del codice di procedura penale. La motivazione?
La circostanza che da nessun atto o verbale emergeva che il giovane fosse stato preventivamente avvisato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.

Inoltre, tale avviso non risultava in corpo alla stesura e motivazione dell’atto o da esplicito verbale.

Oltre a questo, si deduceva che il giovane non poteva considerarsi positivo, che la stampa dell’accertamento aveva caratteri di illeggibilità e che mancava la taratura del macchinario utilizzato per l’alcoltest.
Riuniti i fascicoli, dalla documentazione prodotta a seguito della costituzione della Prefettura, è emerso che effettivamente gli agenti avevano proceduto all’ alcoltest senza prima avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, e che gli stessi scontrini risultavano illeggibili al punto che per la lettura degli stessi era stato necessario un successivo intervento a mani.
Alla luce di tali evidenze, il Giudice di Pace aveva sancito la nullità di tutti gli atti, ordinando la restituzione della patente di guida e condannando l’amministrazione alle spese di lite.
 
 
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