Incidente stradale con un cane randagio, quali sono i presupposti per ottenere il risarcimento del danno da parte dell’automobilista?
A questo interrogativo ha fornito la risposta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18954 depositata il 31 luglio 2017.
I fatti
Un automobilista agisce nei confronti del comune e della ASL per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo a seguito di un sinistro causato, a suo dire, da un cane randagio che aveva improvvisamente attraversato al carreggiata.
L’Ente locale chiama in giudizio la propria compagnia di assicurazioni.
Il Giudice di Pace rigetta la domanda ed il Tribunale, riformando la decisione di prime cure, riconosciuta la esclusiva responsabilità del Comune, lo ha condannato a risarcire all’attore il danno.
Il Comune ricorre in Cassazione con una articolata serie di motivazioni.
I danni causati dagli animali randagi
La giurisprudenza di legittimità, sino a poco tempo fa, era univoca in tema di risarcimento dei danni derivati da incidenti stradali con cani randagi. Gli Ermellini prevedevano la responsabilità oggettiva, ex art. 2051 c.c., del Comune del luogo in cui si era verificato il sinistro, ovvero della A.S.L..
Tale principio si fonda sulla circostanza che i cani randagi, ovvero quelli senza fissa dimora e sprovvisti di microchip, si ritengono di appartenenza del Comune del luogo in cui l’animale si trova, così come la fauna selvatica.
La giurisprudenza sul punto ha però subito una significativa modifica dopo l’ordinanza in commento.
Cosa emerge dal testo del provvedimento?
Dalla lettura del provvedimento emerge un nuovo principio: il Comune non è automaticamente responsabile di un incidente unicamente per il fatto si essere custode del suolo pubblico o proprietario del cane randagio, in quanto il danneggiato dovrà dimostrare una specifica colpa da parte dell’Ente locale.
Ma cosa deve provare il danneggiato?
Non basta certamente dimostrare solo il fatto, ovvero che il sinistro è stato provocato dalla presenza dell’animale sulla strada, ma dovrà anche provare la colpa del Comune o della A.S.L..
Si passa, quindi, da una responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2051 c.c., ad un comportamento colpevole, ex art. 2043 c.c. e il danneggiato dovrà provare che il Comune ha omesso o violato qualche obbligo su di esso gravante
Né a provare tanto sarà sufficiente una eventuale dichiarazione testimoniale resa dagli abitanti del luogo circa l’effettiva costante presenza di animali sulla strada su cui si è verificato l’incidente.
Sarà necessario, pertanto, provare che siano state inviate delle segnalazioni ufficiali al Comune o alla A.S.L. e che quest’ultimi siano rimasti inerti.
Come incide il provvedimento in esame sul diritto al risarcimento?
Appare evidente che rebus sic stantibus sarà sempre più arduo ottenere un risarcimento del danno in tali casi; ed infatti, in virtù del fatto che la responsabilità resta formalmente a carico degli enti pubblici, dal punto di vista probatorio, non vertendosi più nel campo della responsabilità oggettiva, il danneggiato dovrà provare la colpa grave, ovvero la negligenza, dell’ente preposto a vigilare sul fenomeno del randagismo.
Un effetto positivo del provvedimento potrebbe essere quello di instillare un po’ più di senso civico nei cittadini, nel senso di invitarli a segnalare la presenza di cani randagi e non limitarsi unicamente ad allontanare l’animale dalla propria zona.
La sentenza impugnata è stata cassata, di modo che in sede di rinvio possa procedersi ad accertarsi la condotta colposa omissiva da parte dell’ente locale, in applicazione del seguente principio di diritto:
“la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione la prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto, e ciò nonostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura).
Avv. Maria Teresa De Luca
Leggi anche
RANDAGISMO, CHI RISARCISCE I DANNI CAUSATI DAGLI ANIMALI?
INCIDENTE PROVOCATO DA ANIMALE RANDAGIO, IL COMUNE DOVRA’ RISARCIRE



