La Cassazione si è pronunciata sul bilancio condominiale e sulle circostanze in cui l’amministratore non depositi la documentazione giustificativa

Cosa succede se l’amministratore non deposita il bilancio condominiale con la relativa documentazione giustificativa?
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13235 del 2017 si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune precisazioni sul punto.
I giudici hanno precisato che l’amministratore di condominio non è tenuto a depositare tutta la documentazione relativa al bilancio condominiale.

Questo perché è sufficiente che permetta ai condomini che ne facciano richiesta di prenderne visione, a loro spese.

Nel caso di specie, un condomino aveva impugnato una deliberazione dell’assemblea di condominio, ritenendo che la stessa non fosse stata preceduta da una regolare convocazione.
Inoltre, lo stesso riteneva che fosse venuto meno anche l’invio della documentazione del bilancio condominiale.
Oltre a ciò, mancavano specifiche sull’importo del contributo alle spese comuni dovute dal condomino stesso.
Il Tribunale, tuttavia, ha rigettato l’impugnazione e la sentenza era stata confermata dalla Corte d’appello.
Questa aveva ritenuto che la convocazione non fosse stata irregolare, perché l’amministratore aveva provato di aver trasmesso il bilancio condominiale a mezzo raccomandata.
Inoltre, i giudici sostenevano che fosse il condomino a dover provare di non aver potuto consultare i documenti prima dell’assemblea,
Nel caso di specie, tale dimostrazione non era stata fornita.
A quel punto il condomino ha fatto ricorso in Cassazione.
La Corte, però, ha rigettato il relativo ricorso.
Questo perché ha ritenuto che il condominio avesse dimostrato la trasmissione del bilancio condominiale in questione.
Oltre a questo, l’amministratore di condominio non aveva l’obbligo di depositare l’intera documentazione giustificativa del bilancio.
La ragione? Egli è tenuto a mostrarla solo ai condomini che ne facciano richiesta a loro spese.
Inoltre, per la Cassazione, sono i condomini a dover dimostrare che l’amministratore non gli ha consentito di esercitare questo diritto.
Poiché, quindi, il condomino non aveva fornito nessuna di queste prove, la Corte ha rifiutato il ricorso condannandolo al pagamento delle spese processuali.
 
 
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