Errore diagnostico: la prova dell’irrilevanza causale è della struttura

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Errore diagnostico, gli Ermellini con la sentenza n. 24073 depositata il 13 ottobre 2017 ribadiscono le regole del riparto dell’onere probatorio in caso di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria nei confronti dei pazienti.

La Suprema Corte conformandosi ad un orientamento ormai consolidato e cristallizzato dalla recente legge Gelli ha stabilito che il paziente danneggiato, attore, che chiede alla struttura il risarcimento del danno da responsabilità medica deve unicamente dimostrare l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e ad allegare l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a cagionare il danno che si lamenta.
Sarà poi la struttura sanitaria convenuta, nella sua qualità di debitrice, a dover dimostrare o che non vi è stato alcun inadempimento o che, pur essendovi stato (come in questo caso l’errore diagnostico), esso non è stato eziologicamente rilevante.

Questi i fatti

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, accerta la responsabilità per inadempimento contrattuale di un’azienda ospedaliera, in relazione alla esecuzione della operazione di asportazione totale di un rene cui era stata sottoposta una paziente su consiglio del sanitario che le aveva diagnosticato una neoplasia. Prima dell’intervento, però, l’indagine diagnostica non era stata approfondita con l’esecuzione di un esame bioptico estemporaneo (causa dell’errore diagnostico).
L’organo asportato, al successivo esame istologico, era risultato affetto da una patologia infettiva, la pielofrenite xantogranulomatosa con ampia area emorragica. Tale patologia avrebbe richiesto una nefrectomia parziale in luogo dell’asportazione totale dell’organo.
L’azienda ospedaliera ha impugnato per cassazione la sentenza affidando il ricorso a due motivi.

Il criterio del più probabile che non

Gli Ermellini ritengono che la posizione dell’Azienda ospedaliera finalizzata ad escludere la propria responsabilità contrattuale, sia stata falsata dall’errata trasposizione del criterio del “più probabile che non”, che opera sul piano della causalità materiale e riguarda la verifica del nesso di determinazione consequenziale “condotta omissiva o commissiva – evento dannoso”, sul distinto piano dell’accertamento della imputabilità per colpa dell’inadempimento.
Secondo la Corte la difficoltà di indagine diagnostica da parte del sanitario per l’individuazione della particolare patologia infettiva, ricade sul piano della verifica dell’elemento soggettivo e dunque si colloca in un momento successivo rispetto a quello della verifica della causalità materiale che richiede, invece, la correlazione tra la condotta, nella specie omessa, e l’”eventum damni”, ossia l’asportazione del rene.

Il criterio della prevedibilità oggettiva

I Supremi giudici ritengono che la verifica della sussistenza del nesso eziologico deve essere effettuata alla stregua di un criterio di prevedibilità oggettiva, desumibile da regole statistiche o leggi scientifiche, poiché si deve accertare se il comportamento omesso poteva o meno ritenersi idoneo, in quanto causalmente efficiente ad impedire l’evento dannoso verificatosi (cfr. Cass., Sez. U, n. 576/2008; id. Sez. 3, n. 16123/2010).
A questi principi si è conformata la Corte territoriale secondo la quale, sarebbe stato necessario, nella vicenda in esame, effettuare l’esame bioptico proprio al fine di confermare o di escludere la neoplasia ed evidenziare eventuali patologie diverse.
Ci troviamo, pertanto, dinanzi ad una condotta eziologicamente rilevante rispetto alla successiva scelta terapeutica di asportazione dell’organo, totale invece che solo parziale del rene, né incide su tale accertamento di causalità materiale, l’ulteriore ipotesi formulata dal CTU in ordine alla difficoltà della lettura dell’esame diagnostico non praticato, poiché riguardava il momento successivo della corretta interpretazione dell’esame bioptico da valutarsi alla stregua del parametro della perizia professionale.

Errore diagnostico, che accade se la diagnosi presenta aspetti di difficoltà?

L’Azienda sanitaria sostiene che non vi era certezza che la biopsia estemporanea avrebbe condotto ad escludere la indicazione di neoplasia. Tale tesi però non elide secondo la Corte di Cassazione, “l’efficienza causale della condotta omissiva predicabile in base all’astratta idoneità dell’esame bioptico estemporaneo a disvelare la corretta patologia, riversandosi sull’Azienda ospedaliera e sul sanitario – secondo gli ordinari criteri di riparto dell’onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale” (cfr. Cass. , Sez. U, n. 13533/2001).
Il principio di diritto ribadito dalla Corte
Gli Ermellini hanno ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio per il riparto dell’onere probatorio l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza, o l’aggravamento, della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore, dimostrare o che tale inadempimento non vi sia stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cass., Sez. U, n. 577/2008; id. Sez. £, n. 27855/2013).
Essendo la pronuncia della Corte d’Appello conforme ai diritti indicati dalla Suprema Corte va esente dal vizio di violazione degli artt. 40 e 41 c.p.
Il ricorso è stato rigettato.

Avv. Maria Teresa De Luca

 
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