Accolto il ricorso di un padre che chiedeva la revoca del mantenimento al figlio dopo la sua abilitazione professionale
Il superamento dell’esame di avvocato e l’abilitazione professionale con l’iscrizione all’albo fanno venir meno il diritto del figlio al mantenimento. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione l’ordinanza n. 5088/2018 accogliendo il ricorso presentato dal padre del giovane.
Il ricorrente si era visto respingere le proprie doglianze in sede di merito. Sia il Tribunale che la Corte d’appello, infatti, avevano negato la revoca, o in subordine, la riduzione dell’assegno di mantenimento versato al figlio maggiorenne.
Sebbene il figlio avesse superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, i giudici non avevano ritenuto tale circostanza sufficiente a provarne l’acquisizione dell’autonomia economica.
Il genitore, peraltro, non aveva fornito alcuna prova circa la sussistenza di uno dei presupposti legittimanti la cessazione dell’obbligo di mantenimento.
La Corte di Cassazione, da parte sua, ha invece ritenuto fondati i motivi del ricorso rinviando la causa al Giudice di appello per un n uovo esame.
Gli Ermellini hanno ribadito che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età; esso perdura in linea di principio finché essi i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica.
In tal caso spetta al genitore, nel domandare la modifica o la declaratoria di cessazione dell’obbligo di mantenimento, provare la raggiunta indipendenza economica del figlio; così come spetta al genitore dimostrare che il mancato svolgimento di un’attività produttiva di reddito dipenda da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato.
Tuttavia, per la Suprema Corte, l’onere della prova può essere assolto mediante l’allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l’estinzione dell’obbligazione dedotta.
Tra tali circostanze rientra anche l’avanzare dell’età; “con il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche, costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole”.
Il diritto del figlio si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni; ma la sua portata , sottolineano gli Ermellini, è circoscritta, sia in termini di contenuto che di durata, “avuto riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società”.
Nel caso in esame la Corte d’appello non aveva correttamente valutato l’impatto del superamento dell’esame di abilitazione; così come il fatto che l’avvocato continuasse a frequentare lo studio del fratello. Di qui la decisione di accoglimento della domanda del ricorrente.
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