Domande di indennizzo per le vittime di reati: ecco le tempistiche

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Per le vittime di reati intenzionali violenti che debbano avanzare domande di indennizzo c’è tempo fino al 12 di aprile. Ecco le istruzioni del ministero

C’è tempo fino al 12 aprile per inoltre le domande di indennizzo per le vittime di reati violenti. A ricordarlo, con una nota pubblicata sul suo sito, è il ministero della Giustizia.

Per coloro che hanno subito reati intenzionali violenti dopo il 30 giugno 2005 e prima del 23 luglio 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 122/2016), c’è quindi tempo fino a giovedì per inoltrare le domande di indennizzo.

Nella sezione informativa dedicata, il ministero ricorda che la legge europea n. 122/2016 riconosce,  il diritto all’indennizzo ai cittadini dell’Unione europea vittime di reati intenzionali violenti.

Tra questi, è compreso quello di sfruttamento del lavoro. Il tutto ad eccezione dei reati di percosse e lesioni semplici, ove sia stata inutilmente esercitata la pretesa risarcitoria nei confronti dell’autore del reato o di altri soggetti civilmente responsabili.

L’indennizzo viene elargito “per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, ad eccezione dei fatti di violenza sessuale e di omicidio in favore delle cui vittime è corrisposto anche in assenza di spese mediche e assistenziali”.

Ma quali sono gli importi di tali indennizzi?

L’importo è stabilito per il reato di omicidio in euro 7.200.

In caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, è fissato in euro 8.200 esclusivamente in favore dei figli della vittima.

Per quel che concerne il reato di violenza sessuale, con esclusione dell’ipotesi in cui ricorra l’attenuante della minore gravità, l’importo è determinato in euro 4.800.

Quanto ai reati diversi da quelli di omicidio e violenza sessuale, l’importo è stabilito in una somma massima di 3mila euro.

Nella nota del ministero, viene spiegato espressamente che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 167 e dunque entro il 12 aprile 2018.

 

 

 

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