Una sentenza della Cassazione ha fornito chiarimenti sui casi in cui, a causa di un indirizzo riportato in modo errato in elenco telefonico, l’utente possa chiedere e ottenere un risarcimento.
Con la sentenza n. 19342 del 3 agosto 2017, la Corte di Cassazione ha fornito precisazioni importanti sulla possibilità di ottenere un risarcimento in caso di errori in elenco telefonico.
In caso di omissioni o errori quali ad esempio l’inserimento di un errato indirizzo, l’utente – ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 197/2007 – ha diritto ad un indennizzo pari a due mensilità dell’importo del canone di abbonamento vigente.
Nel caso di specie, il Tribunale di Crotone aveva confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace della stessa città aveva rigettato la domanda proposta da un avvocato nei confronti della Telecom.
Il legale voleva ottenere la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti a causa “dell’erroneo inserimento dell’indirizzo di ubicazione dello studio professionale”.
Il Tribunale aveva evidenziato però come l’avvocato non avesse individuato l’obbligo contrattuale che Telecom avrebbe violato.
Ciò in quanto, “in relazione al contratto di utenza telefonica, l’indicazione negli elenchi pubblici dell’indirizzo di ubicazione dell’utenza” ha “carattere marginale ai fini della somministrazione del servizio”.
A testimonianza di tale aspetto, il Tribunale ha sostenuto che le condizioni generali di abbonamento fanno riferimento solo “ad errori di trascrizione del numero o del nominativo del titolare dell’utenza”.
Tuttavia, l’avvocato ha ritenuto ingiusta la decisione relativamente agli errori in elenco telefonico. Pertanto, si è rivolto in Cassazione.
Secondo l’avvocato, infatti, “il rapporto contrattuale di telefonia fissa commerciale” aveva determinato l’obbligo di Telecom, “di natura pubblicitaria, di esatto inserimento negli elenchi dei dati dell’utenza telefonica (tra i quali, l’indirizzo di ubicazione della stessa, coincidente con il luogo di esercizio dell’attività professionale)”.
Non solo.
Secondo il ricorrente, la Telecom non aveva dimostrato di aver adempiuto a tale prestazione. Inoltre, “l’erronea trascrizione nei pubblici elenchi dell’indirizzo dello studio professionale” gli aveva cagionato “danni da sviamento della clientela e perdita di ricavi”.
Alla luce di tali evidenze, la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover dar ragione al ricorrente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.
Secondo la Cassazione, infatti, il contratto di utenza telefonica rientra nella disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 197 del 1997. Si tratta del “regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico”.
Ebbene, questo individua “i diritti e gli obblighi delle parti del rapporto (denominate gestore del servizio e abbonato)”.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che l’art. 6 del suddetto Decreto prevede che l’abbonato venga “gratuitamente inserito nell’elenco abbonati al servizio telefonico della rete urbana di appartenenza con le indicazioni strettamente necessarie alla sua individuazione”.
Laddove vi siano errori in elenco telefonico “il gestore, salvo casi di dimostrata impossibilità tecnica, offrirà per due mesi e gratuitamente un servizio vocale di segnalazione del numero corretto e corrisponderà un indennizzo pari a due mensilità dell’importo del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione”.
Pertanto, la Cassazione ha affermato che i giudici dei precedenti gradi di giudizio avessero errato nel disconoscere il diritto del ricorrente al risarcimento.
Così, la sentenza è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d’appello. La stessa deciderà nuovamente sulla questione.
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