Polizze sulla vita: le precisazioni della Corte di Cassazione

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Secondo gli Ermellini, in assenza di garanzia sul capitale le polizze vita devono essere ritenute dei semplici contratti di investimento.

Polizze sulla vita come ordinari contratti di investimento. Secondo l’ordinanza n. 10333/2018 della Corte di Cassazione, vanno ritenuti tali i prodotti acquistati dai clienti attraverso la società fiduciaria in assenza di una garanzia di conservazione e restituzione del capitale.

È quanto hanno stabilito gli Ermellini della terza sezione civile, con una pronuncia destinata a stravolgere il mondo delle assicurazioni e delle polizze sulla vita.

La vicenda

Nel caso di specie, due clienti avevano convenuto in giudizio una fiduciaria chiedendo in via gradata la nullità della polizza vita sottoscritta fra le parti. In particolare, si richiedeva l’annullamento e la risoluzione per inadempimento, con la restituzione dell’importo corrisposto anche a titolo di commissioni versate.

La domanda è stata accolta in appello. Secondo il giudice, non vi era la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza.

Pertanto, venendo meno la natura assicurativa del prodotto, il prodotto oggetto dell’intermediazione doveva essere ritenuto un investimento finanziario da parte di coloro che figuravano come assicurati.

Vale a dire i soggetti che avevano operato per il tramite della fiduciaria, poiché trovavano applicazione il T.U.F. e i regolamenti Consob.

Tale decisione andava a tutelare i consumatori in quanto il rischio sarebbe transitato dall’assicurato all’assicuratore.

Ma non è tutto. La Cassazione sostiene che una volta assunta quale investitore non la società fiduciaria, ma la persona fisica fiduciante, l’adempimento degli obblighi dell’intermediario finanziario deve essere valutato nei confronti di quest’ultimo.

Dunque non nei confronti della società fiduciaria, avuto riguardo alla precipua funzione di rimozione delle asimmetrie informative della disciplina del rapporto fra investitore e intermediario finanziario.

Il giudice di merito ha, in questo caso, accertato che vi fosse stato il mancato assolvimento degli obblighi informativi, così come quello di comportamento rispetto a operazione finanziaria non adeguata. Due elementi entrambi previsti dal regolamento Consob n. 11522 del 1998, con riferimento alla persona fisica dell’investitore e non alla società fiduciaria.

Ricorda la Cassazione che l’intermediario è sempre obbligato a fornire (tramite la fiduciaria) informazioni adeguate sulle operazioni.

Laddove ciò venga meno, si procede alla risoluzione del contratto con l’assicurazione, la restituzione del capitale e il risarcimento danni.

Una conclusione conforme alle comunicazioni Consob n. DI/98086703 del 4 novembre 1998 e n. DIN/6022348 del 10 marzo 2006.

Queste sono relative alla possibilità per le società fiduciarie di rendersi intestatarie di contratti di investimento e di contratti di negoziazione e raccolta ordini per conto dei propri fiducianti.

Per la Corte, l’organo di vigilanza ha evidenziato che l’interposizione delle società fiduciarie è consentita in quanto resti sempre e comunque preservata la diretta riferibilità al cliente-fiduciante della volontà contrattuale e delle connesse tutele.

Più nello specifico, è stato previsto che “il cliente/fiduciante deve essere reso identificabile in modo univoco attraverso l’attribuzione di un codice convenzionale” e che “l’intermediario deve ricevere dalla fiduciaria tutte le informazioni sul cliente previste dall’art. 28, comma 1, lett. a), del reg. Consob n. 11522 (con l’eccezione dei soli nome e cognome)”.

A sua volta, l’intermediario “deve fornire al cliente, per il tramite della fiduciaria, informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte d’investimento o disinvestimento”.

Ancora, la segnalazione dell’eventuale “inadeguatezza” dell’operazione deve essere indirizzata al cliente-fiduciante.

Pertanto, la qualificazione di “cliente al dettaglio” o “operatore qualificato”, deve riferirsi alla persona del fiduciante quale effettivo investitore. In caso contrario, ne deriverebbe un’elusione della disciplina posta a tutela del “cliente al dettaglio”.

L’ordinanza della Cassazione rischia di stravolgere il mercato delle polizze sulla vita.

Questo perché esse rappresentano uno dei capisaldi del business assicurativo.

Il rischio, ora, è che, in mancanza della garanzia alla conservazione del capitale alla scadenza, il prodotto sia considerato un vero e proprio investimento.

E questo potrebbe paralizzare le polizze di ramo III (index e unit linked) e avere rilevanti importanti ricadute fiscali.

Tuttavia, ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ha rassicurato gli assicuratori sulla questione delle polizze sulla vita con un comunicato.

“Non si rilevano nella pronuncia della Suprema Corte – scrive ANIA – conclusioni che mettano in dubbio la connotazione di prodotto assicurativo con riferimento alle polizze con contenuto finanziario, che peraltro già allora risultavano soggette a precisi obblighi di trasparenza e regole di condotta”.

“La sentenza della Corte di Cassazione – afferma il presidente Maria Bianca Farina – non prende posizione sulla qualificazione dei contratti assicurativi sulla vita ma si riferisce a un caso specifico, caratterizzato dal ruolo assunto da una società fiduciaria”.

Infatti, il caso riguarda “errori di trasparenza e di comportamento relativi a un singolo prodotto, commercializzato nel 2006″.

Ancora, la nota di ANIA ricorda un aspetto importante. Le normativa italiane ed europee in merito alle polizze sulla vita le identificano come prodotti “con caratteristiche specifiche, indipendentemente dalla garanzia di restituzione del capitale”.

“Le polizze sulla vita – conclude la nota – sono contraddistinte da garanzie di tipo finanziario e demografico, cioè legate alla vita dell’assicurato (esempio: caso morte e conversione in rendita). Pertanto nessun dubbio può essere espresso sulla natura assicurativa di questi prodotti”.

 

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