Fumatore deceduto per un cancro, nessun diritto al risarcimento

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Respinta dalla Cassazione la pretesa risarcitoria dei familiari di un fumatore deceduto a causa di un tumore ai polmoni dovuto al tabagismo

Il vizio del fumo rappresenta una scelta libera, attuata con la consapevolezza delle conseguenze nefaste che potrebbe avere per la salute. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 11272/2018, depositata il 10 maggio. Gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato dai familiari di un fumatore deceduto per un cancro ai polmoni.

L’uomo era solito fumare due pacchetti di bionde al giorno fin dalla giovane età. Dopo l’insorgere dei primi sintomi della malattia aveva provato a smettere. Vi era riuscito solamente dopo che il proprio medico lo aveva messo in guardia dai pericoli derivanti dal tabagismo.

Una volta scoperto il tumore aveva deciso di fare causa ai produttori della marca di sigarette fumate. A suo dire, questi lo avrebbero indotto a diventare un tabagista incallito. Infatti, avrebbero “subdolamente studiato e inserito nel prodotto sostanze tali da generare uno stato di bisogno imperioso con dipendenza psichica e fisica”.

La battaglia legale ha chiamato in causa anche il Ministero della Salute e lo Stato italiano.

Al dicastero, in particolare, veniva imputato di “avere omesso di salvaguardare la salute pubblica”. L’Ente avrebbe dovuto obbligare le multinazionali e lo Stato stesso “a offrire un prodotto quanto più naturale, privo di rischi per la salute”.

In sede di merito i Giudici avevano respinto le pretese risarcitorie dell’attore ritenendo manifestamente insussistente il nesso causale tra le pretese condotte illegittime e il danno.  Nello specifico, secondo la Corte d’Appello, “la dannosità da fumo costituisce da lunghissimo tempo dato di comune esperienza”. Non si può sostenere, inoltre,  che la nicotina annulli la capacità di autodeterminazione del soggetto ‘costringendolo’ a fumare.

La vicenda è quindi approdata davanti alla Suprema Corte, su ricorso presentato dai familiari del tabagista, nel frattempo deceduto. I Giudici di Piazza Cavour, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni dei parenti, confermando quanto disposto già disposto in secondo grado. Gli Ermellini hanno ribadito l’esclusione del nesso causale ravvisata dal Giudice a quo in applicazione del principio della “causa prossima di rilievo”. Questo, nel caso esaminato,  è costituito  “da un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacità di agire, quale, appunto, la scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo”.

“La dannosità del fumo – si legge nella sentenza –  costituisce da lunghissimo tempo dato di comune esperienza”. Più specificamente, la circostanza che l’inalazione da fumo fosse dannosa alla salute e provocasse il cancro in Italia era conosciuta già dagli anni 70.

 

 

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