Secondo gli Ermellini, i buoni fruttiferi postali sono equiparabili a scritture private, quindi contraffarli costituisce falso in scrittura privata, reato ormai depenalizzato.

La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. 20437/2018 ha fornito alcune importanti precisazioni circa la contraffazione dei buoni fruttiferi postali.

Secondo gli Ermellini, infatti, non commette falso materiale in atto pubblico chi falsifica i buoni fruttiferi postali della cassa depositi e prestiti.

Questo in quanto questi titoli sono considerati scritture private. I buoni fruttiferi, infatti, vengono emessi da una società per azioni, privatizzata, che offre servizi di tipo bancario identici a quelli offerti da qualsiasi istituto di credito.

Pertanto la loro falsificazione rientra a pieno titolo nella fattispecie di falsità in scrittura privato, la quale tuttavia risulta attualmente depenalizzata.

Ciò a seguito dell’intervento cui al d.lgs. n. 7/2016.

La vicenda

Nel caso di specie, due imputati ritenuti colpevoli di falsità materiale del privato in atto pubblico e tentata truffa aggravata avevano fatto ricorso in Cassazione.

I due soggetti, pur non riuscendo nell’intento, avevano presentato all’incasso di un Ufficio Postale sei buoni fruttiferi postali della Cassa Depositi e Prestiti Italiana falsi.

Fatto questo, avevano compiuto atti diretti a indurre in errore il responsabile dell’ufficio sull’originalità dei buoni. Il tutto allo scopo di incassare illecitamente la somma di oltre 40mila euro.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha respinto le censure dei due imputati sulla configurabilità del reato di tentata truffa posto, condotta che risultava palese.

Tuttavia, ha derubricato il reato di “Falsità materiale commessa dal privato”, motivandolo come segue.

Per gli Ermellini, la condotta dei due soggetti va infatti inquadrata nell’ipotesi di cui all’art. 485 c.p., ovvero “Falsità in scrittura privata” oggi depenalizzata, a seguito dell’intervento del d.lgs. n. 7/2016.

A riguardo, i giudici evidenziano come, sebbene sia indiscutibile la natura di ente pubblico di

Poste Italiane S.p.A., nel tempo questa ha implementato “anche” servizi aventi natura più finanziaria e commerciale.

Non solo. Per quel che concerne la negoziazione dei buoni fruttiferi postali in favore dei privati, Poste Italiane non si discosta dagli analoghi servizi offerti dal sistema bancario.

In tale senso rimane a tutti gli effetti soggetta a una disciplina di diritto privato.

In particolare, in merito ai buoni fruttiferi va considerata la specifica disciplina del servizio “Bancoposta” che testimonia come i servizi di tipo bancario offerti da Poste Italiane S.p.A. siano esattamente gli stessi servizi offerti da qualsiasi banca.

Il D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta opera, una piena equiparazione dell’attività di bancoposta a quella delle vere e proprie banche. E questo senza prevedere alcuna conseguenza del particolare rapporto con la Cassa Depositi e Prestiti.

Pertanto, tali documenti, in quanto meri titoli di legittimazione, non possono essere configurati quali titoli di credito trasmissibili per girata ex art. 491 c.p..

Essi devono, al contrario, essere qualificati come scritture private.

Per tale ragione, secondo i giudici, la sentenza deve essere annullata con rinvio relativamente a questo capo d’imputazione, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

 

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