Respinto il ricorso di un uomo che pretendeva di vedersi trasferire dal fratello un garage sulla base di un presunto preliminare di donazione effettuato mediante scrittura privata
Non può essere qualificata come preliminare di vendita la scrittura con la quale un soggetto si impegna a donare ad un terzo la proprietà di un bene. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6080/2020 pronunciandosi sul contenzioso tra due fratelli, uno dei quali aveva agito in giudizio nei confronti dell’altro per vedersi trasferire, ai sensi dell’art. 2932 del codice civile (Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto), un immobile e un garage realizzato con l’apporto di entrambi nel periodo in cui essi vivevano fuori dall’Italia, e che il convenuto si era impegnato a donare all’attore con una scrittura privata.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto l’istanza dell’attore ritenendo l’accordo sottoscritto un atto preliminare unilaterale di vendita , il cui corrispettivo era costituito dal pagamento dei materiali e dai lavori per la realizzazione dell’immobile eseguiti dall’attore. La Corte di appello, invece, aveva ribaltato la decisione del Giudice di prime cure rigettando la domanda originaria sulla base della considerazione che la scrittura non poteva qualificarsi come una donazione o promessa di donazione in quanto priva dei requisiti formali richiesti dalla legge ad substantiam. Inoltre, non era configurabile neppure un preliminare di vendita, in quanto nella scrittura non erano stati indicati né il corrispettivo del trasferimento del bene, né i dati identificativi dell’immobile, né i dati della planimetria.
Il caso è quindi approdato in Cassazione su ricorso presentato dalla moglie dell’attore, deceduto nelle more del procedimento.
Ma i Giudici Ermellini hanno ritenuto di condividere il ragionamento della Corte territoriale, conformandosi a un precedente orientamento giurisprudenziale in base al quale “una promessa di donazione non è giuridicamente produttiva di obbligo a contrarre, perché la coazione all’adempimento, cui il promittente sarebbe soggetto, contrasta con il requisito della spontaneità della donazione, il quale deve sussistere al momento del contratto”. Da li la decisione di rigettare il ricorso, in quanto infondato.
La redazione giuridica
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