Durata della separazione e tempi del divorzio: ecco una guida sulle tempistiche necessarie a sciogliere il vincolo del legame matrimoniale
Come noto, i tempi del divorzio sono legati al presupposto di base che è la preventiva separazione dei coniugi.
Decorso tale determinato periodo di tempo, si potrà chiedere e ottenere il definitivo scioglimento del legame coniugale.
Più nello specifico, fino al 2015 il divorzio era possibile solo dopo che erano decorsi tre anni dalla separazione dei coniugi. E questo indipendentemente dalla natura giudiziale o consensuale della stessa.
Con la riforma apportata dalla legge numero 55/2015 è invece stato introdotto il cd. divorzio breve, che ha modificato notevolmente i tempi del divorzio.
Questi ultimi si sono infatti ridotti notevolmente e variano a seconda della natura della separazione.
In particolare, se la separazione è stata consensuale il divorzio potrà essere chiesto già dopo sei mesi da quando la stessa è avvenuta; occorrerà invece attendere un anno in caso di separazione giudiziale.
In alcuni casi, i termini per divorziare rimangono sospesi.
Ciò avverrà nel momento in cui i coniugi si siano riconciliati. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui gli stessi abbiano iniziato nuovamente a convivere.
Tuttavia, una volta che i coniugi si sono separati e sono decorsi i termini fissati dalla legge, si potrà chiedere il divorzio, che verrà dichiarato con tempistiche differenti.
Laddove poi vi sia accordo tra i coniugi, lo scioglimento del matrimonio avrà tempi rapidi.
Vi si potrà infatti giungere rivolgendosi al Tribunale, recandosi in Comune ove possibile o ricorrendo alla negoziazione assistita da avvocati.
I tempi del divorzio si allungano e sono variabili a seconda della conflittualità sussistente tra i coniugi in caso di divorzio giudiziale.
Quest’ultimo, comporta l’instaurazione di una vera e propria causa dinanzi al Tribunale per determinare tutti gli aspetti che regoleranno la conclusione del legame coniugale.
Tuttavia, è bene ricordare che, in alcuni casi, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi anche se non vi è stata separazione.
Ciò avverrà nelle seguenti ipotesi:
- se il matrimonio non è stato consumato,
- laddove vi siastata una condanna per reati particolarmente gravi commessi in ambito familiare,
- se è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso,
- se l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio.
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