Mora e usura: gli Ermellini reinterpretano le Sezioni Unite

0

Per la Cassazione è impossibile negare che le norme antiusura si applichino agli interessi di mora convenzionali

L’ordinanza del 30 ottobre 2018, n. 27442, (relatore Dott. Marco Rossetti), mette fine attraverso una interpretazione letterale, sistematica, finalistica e storica alla vexata quaestio, quella dell’usura bancaria, che vede contrapposte due linee di pensiero della giurisprudenza.

Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall’art. 2, comma 4, L. 7.3.1996 n. 108, vanno qualificati ipso iure come usurari. Questo principio è già stato reiteratamente affermato dalla Cassazione, sia in sede civile che penale, e dalla Consulta.

La Corte rileva che tale principio resta non infrequentemente trascurato da parte dei giudici di merito e da ciò scaturisce l’esigenza di prevedere alcuni princìpi di diritto cui il giudice di rinvio, nel riesaminare l’appello, dovrà attenersi.

L’art. 2 L. 108/96, vieta di pattuire interessi eccedenti la misura massima ivi prevista e s’applica sia agli interessi promessi a titolo di remunerazione d’un capitale o della dilazione d’un pagamento, cha a quelli dovuti in conseguenza della costituzione in mora.

Tale conclusione secondo gli Ermellini è l’unica consentita da tutti e quattro i tradizionali criteri di ermeneutica legale: l’interpretazione letterale, l’interpretazione sistematica, l’interpretazione finalistica e quella storica.

Dal punto di vista dell’interpretazione letterale, nessuna delle norme che vietano la pattuizione di interessi usurari esclude dal suo ambito applicativo gli interessi usurari basti pensare all’art. 644 c.p. a cui ha dato attuazione l’art. 2, comma 4, L. 7.3.1996 n. 108 e l’art. 1, comma 1, del d.l. 29.12.2000 n. 394 (convertito nella I. 28 febbraio 2001, n. 24), che ha interpretato autenticamente la su citata norma

Nessuna delle suddette norme distingue tra i vari tipi di interessi, in quanto le prime tre parlano genericamente di “interessi” tout court, mentre la quarta soggiunge che l’usurarietà va valutata al momento della pattuizione “a qualsiasi titolo”. Ma quella di pagamento degli interessi è una obbligazione, e il “titolo” dell’obbligazione come noto è costituito dalla qualità giuridica della sua fonte e la previsione secondo cui il giudizio di usurarietà può riguardare gli interessi pattuiti “a qualunque titolo” rende palese che per la lettera della legge anche gli interessi di mora restano soggetti alle norme antiusura.

Appare dunque, impossibile negare che le norme antiusura si applichino agli interessi moratori convenzionali, se lo stesso legislatore, nell’interpretarle autenticamente, intese precisare che esse si dovessero applicare senza distinzioni.

A tanto si è obiettato in dottrina che l’art. 644, comma primo, c.p., incriminando la sola dazione o promessa di interessi usurari implicitamente limiterebbe il campo applicativo delle norme antiusura agli interessi corrispettivi. L’obiezione non va condivisa secondo gli Ermellini in quanto anche gli interessi moratori costituiscono la remunerazione di un capitale, e rientrano nella previsione degli interessi “promessi o dovuti in corrispettivo di una prestazione in denaro”.

Gli interessi corrispettivi ed interessi convenzionali moratori sono entrambi soggetti al divieto di interessi usurari, in quanto costituiscono la remunerazione d’un capitale di cui il creditore non ha goduto: nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente. Gli interessi moratori previsti dall’art. 1224 c.c., infatti, hanno la funzione di risarcire il creditore del danno patito in conseguenza del ritardo nel pagamento d’un debito pecuniario. Ma il danno che il creditore d’una somma di denaro può patire non può che consistere o nella necessità di ricorrere al credito, remunerando con l’interesse chi glielo conceda; o di rinunciare ad impiegare la somma dovutagli in investimenti proficui.

Ebbene, in entrambi i casi il “danno” patito dal creditore d’una obbligazione pecuniaria altro non è che la conseguenza del principio economico della naturale fecondità del danaro, principio economico che è alla base del patto di interessi accessorio ad un contratto di mutuo. Tanto gli interessi compensativi, quanto quelli convenzionali moratori ristorano dunque il differimento nel tempo del godimento d’un capitale: essi differiscono dunque nella fonte e nella decorrenza, ma non nella funzione. E del resto la Cassazione, nell’interpretare l’art. 1224 c.c., ha già ripetutamente stabilito che questa norma disciplina sì il risarcimento del danno da inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma il “danno” da ritardato adempimento d’una obbligazione pecuniaria si identifica nella perduta possibilità per il creditore di investire la somma dovutagli, e trarne un lucro finanziario. Gli interessi moratori, convenzionali o legali che siano, remunerano un capitale, né più, né meno, che gli interessi corrispettivi.
Che gli interessi convenzionali moratori e corrispettivi abbiano la medesima funzione economica è confermato indirettamente dalla Relazione al codice civile.

Autorevole dottrina, infine, ha da tempo messo in luce che la fonte degli interessi non ha nulla a che vedere col problema della loro misura. La fonte può essere legale o convenzionale; la misura incontra il limite della forma scritta ad substantiam per gli interessi ultralegali. La forma scritta ad substantiam è richiesta dalla legge sia per gli interessi corrispettivi, sia per quelli moratori, e nessuno dubita che sia richiesta a tutela del debitore. Sarebbe, pertanto, illogico ritenere che la tutela del debitore apprestata dal codice civile si applichi ad entrambi i tipi di interessi, e quella apprestata dalla legge antiusura si applichi solo agli interessi corrispettivi. Identica è, nell’uno come nell’altro caso, la funzione degli interessi; identica è la posizione del debitore, ed identico è il rischio di approfittamento da parte del creditore.

Gli Ermellini non ritengono che interessi corrispettivi e moratori abbiano natura diversa:
1) Perché tale scolastica distinzione prescinde completamente dalla genesi e dallo sviluppo storico della distinzione tra interessi corrispettivi e moratori.
2) Perché la stessa Corte, a Sezioni Unite, ha indicato la necessità si “sgombrare il campo di analisi da (…) espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei “mantra” ripetuti all’infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato”
3) Perché sul piano del diritto positivo mancano norme espresse e plausibili ragioni giuridiche che giustifichino un diverso trattamento dei due tipi di interessi quanto al contrasto dell’usura.
La circostanza che gli interessi convenzionai e moratori non sfuggano alla previsioni della l. 108/96 è confermato dalla ratio della legge che ha introdotto un criterio oggettivo a duplice scopo di tutelare sia le vittime dell’usura che il superiore interesse pubblico all’ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche.

Quindi, escludere dall’applicazione di quella legge il patto di interessi convenzionali moratori da un lato sarebbe incoerente con la finalità da essa perseguita; dall’altro condurrebbe al risultato paradossale che per il creditore sarebbe più vantaggioso l’inadempimento che l’adempimento; per altro verso ancora potrebbe consentire pratiche fraudolente, come quella di fissare termini di adempimento brevissimi, per far scattare la mora e lucrare interessi non soggetti ad alcun limite.

E del resto che anche gli interessi convenzionali di mora siano sottoposti alle previsioni dettate dalla legge antiusura è conclusione imposta da una millenaria evoluzione storica, dalla quale non può prescindere l’interprete che volesse degli istituti giuridici non già ritenere il vuoto nome, ma intenderne la vim ac potestatem.

L’analisi storica dell’istituto.

Dall’analisi storica dell’istituto in esame emerge che:
(a) gli interessi moratori sono sorti per compensare il creditore dei perduti frutti del capitale non restituito, e quindi per riprodurre, sotto forma di risarcimento, la remunerazione del capitale;
(b) l’opinione secondo cui gli interessi moratori avrebbero una funzione diversa da quelli corrispettivi è nata non per sottrarre gli interessi moratori alle leggi antiusura, ma per aggirare il divieto canonistico di pattuire interessi tout court;
(c) la presenza nel nostro codice civile di due diverse norme, l’una dedicata agli interessi moratori (art. 1224 c.c.) l’altra agli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) non si spiega con la distinzione tra le due categorie di interessi e non ne giustifica un diverso trattamento rispetto alle pratiche usurarie, ma è retaggio dell’unificazione del codice civile e di quello di commercio. La pretesa distinzione “ontologica e funzionale” tra le due categorie di interessi è dunque un falso storico.

Nel diritto romano classico, dunque, gli interessi, che oggi chiameremmo, corrispettivi e quelli, che oggi chiameremmo, moratori assolvevano analoga funzione: remunerare un capitale del quale il proprietario era stato temporaneamente privato.

Da questa affinità concettuale tra i due istituti (foenus ed usurae) discese che per lunghi secoli l’uno e l’altro furono sempre soggetti alle medesime regole in tema di usura.

Il saggio oltre il quale gli interessi erano reputati illegittimi trovava dunque applicazione non solo nel caso di interessi concordati quale remunerazione d’un capitale dato a prestito, ma anche “in aliis omnibus casis”, e dunque anche nelle ipotesi in cui gli interessi erano dovuti officio judícis.

Nel diritto tardoantico ed altomedioevale il divieto di pattuire interessi usurari si trasformò in quello di pattuire interessi tout court. La patristica del V e del VI sec. (ed in particolare San Gerolamo, Sant’Ambrogio, Sant’Agostino) ritenne infatti il prestito ad interesse non consentito dall’esegesi d’un passo del Vangelo di Luca (mutuum date nihil inde sperantes: Luca, 6, 35).

L’opinione secondo cui gli interessi di mora hanno lo scopo di risarcire il danno da ritardato adempimento, sorta al fine di svincolare l’istituto degli interessi di mora dai divieti canonistici, non impedì mai ai giuristi delle epoche successive (la Scuola Culta, il Diritto Comune, i Giusnaturalisti) di avere ben chiaro che il “danno” patito dal creditore che si vede tardivamente restituire il capitale è pur sempre un danno da lucro cessante; che esso consiste nella perduta possibilità di investire il capitale dovutogli e ricavarne un lucro finanziario; che la liquidazione di tale danno in forma di interessi non è altro che una convenzione; che, di conseguenza, la funzione degli interessi moratori, proprio come quelle degli interessi corrispettivi, è remunerare il creditore per la forzosa rinuncia a far fruttare il proprio capitale.

E tuttavia essi non dubitarono mai che l’unica differenza tra gli uni e gli altri riguardava la fonte, non la funzione degli interessi.

Il Code Napoléon del 1804, abolendo il divieto del prestito ad interesse, ancora vigente in ambiti locoregionali, giustificò la propria scelta reputando “essere strano” che gli interessi fossero illeciti se convenzionali, e leciti se moratori. Ambedue i tipi di interessi dovevano dunque essere ammessi, perché anche il debitore che ritarda il pagamento fa al debitore un “torto capace di essere riparato con una indennità”, esattamente come dovrebbe fare chi prende a prestito del denaro. Analogamente, la dottrina giuridica formatasi sul Code Napoléon, sia in Italia che in Europa, mai dubitò che gli interessi moratori compensassero il creditore della perduta disponibilità del denaro e che pertanto essi assolvevano la medesima funzione degli interessi compensativi, con l’unica differenza che la loro misura era predeterminata dalla legge.

Quel che differenziò gli interessi moratori da quelli corrispettivi, in quelle prime codificazioni, non era la loro funzione o la differente soggezione alle regole dettate per contrastare l’usura, ma la loro decorrenza. L’unificazione dei due codici nel 1942 conservò la struttura generale di tali regole, sicché l’art. 41 cod. comm. venne esteso a tutti i crediti e rifluì nell’art. 1282 c.c. attuale, mentre l’art. 1231 c.c. del 1865 rifluì, nell’art. 1224 c.c.. Il che rende conto e ragione della diversità delle due norme attuali: non perché interessi corrispettivi e moratori abbiano “funzione e natura” diversi, come ritenuto dalla sentenza impugnata, ma perché storicamente i primi prescindevano dalla mora, i secondi no. Differenza, quest’ultima, che costituisce, secondo gli Ermellini, ben esiguo fondamento per giustificare la sottrazione degli interessi di mora alla legislazione di contrasto all’usura.

Avv. Maria Teresa De Luca

 

Leggi anche:

ANATOCISMO E INTERESSI USURAI

 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui