Corsi di formazione per aspiranti avvocati: tutto quello che c’è da sapere

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corsi di formazione

Il Ministero della Giustizia è intervenuto nuovamente in materia di corsi di formazione per gli aspiranti professionisti avvocati

Con decreto 5 novembre 2018, n. 133 e pubblicato in data 5 dicembre, il Ministro della Giustizia ha inteso apportare alcune modifiche alla disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione forense.

Nel provvedimento si legge quanto segue: «L‘articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo biennio dalla sua entrata in vigore.».

Nel precedente decreto, si leggeva invece, «Il presente regolamento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza posteriore al centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore».

Con tale decreto sono stati disciplinati i corsi di formazione cui devono accedere i tirocinanti la professione forense. Questi, possono essere organizzati dai consigli dell’ordine, dalle associazioni forensi idonee e ad altri soggetti previsti dalla legge (come le scuole di specializzazione per le professioni legali). In quest’ultimo caso, i corsi devono necessariamente essere accreditati dai consigli dell’ordine, dopo l’espresso parere del Consiglio Nazionale Forense, che si esprime entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di accreditamento.

I corsi, che devono avere sia contenuto sia teorico che pratico e devono essere articolati in modo da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell’attività professionale e all’espletamento delle prove previste dall’esame di Stato per l’abilitazione professionale.

Per espressa previsione di legge, inoltre, i corsi devono essere tali da assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei princìpi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.

Le materie

Le materie oggetto dei corsi di formazione per gli aspiranti avvocati, sono anch’esse espressamente elencate. Si tratta di :a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo; b) diritto processuale civile, penale e amministrativo c) ordinamento e deontologia forense; d) tecnica di redazione degli atti giudiziari e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale; e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale; f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense; g) diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico; h) organizzazione e amministrazione dello studio professionale; i) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense; elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.

Al fine di garantire l’omogeneità di preparazione su tutto il territorio nazionale, è necessario che tutti i corsi rispettino le linee guida fornite dal CNF.

Durata e verifiche

La loro durata minima è prevista in centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell’arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentirne l’effettivo svolgimento, senza pregiudicare la possibilità che il tirocinante possa al contempo, assistere alle udienze e frequentare lo studio professionale.

Al termine dei primi due semestri (nei mesi di aprile e ottobre) e alla conclusione del corso, sono previste verifiche organizzate dagli enti formatori. Esse consistono in valutazioni contenute in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica.

L’esame finale

L’accesso alle verifiche è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l’80% delle lezioni. Il mancato superamento di una verifica intermedia comporta la ripetizione dell’ultimo semestre di formazione e la relativa verifica al successivo appello.

Anche l’accesso alla verifica finale è consentito soltanto a coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie.

Il mancato superamento della verifica finale costituisce ostacolo per il tirocinante di ottenere il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e richiede, anche in questo caso, la necessaria ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione con relativa verifica.

 

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