Gli assegni straordinari sono prestazioni a sostegno del reddito a carico dei datori di lavoro. Sono riconosciuti con accordi aziendali per agevolare l’esodo dei lavoratori a tempo indeterminato che raggiungono i requisiti per la pensione entro un determinato periodo
Con una nota dell’11 dicembre l’INPS (messaggio n. 4622) ha fornito indicazioni circa i criteri di monitoraggio per gli anni 2018 e seguenti, circa le modalità di accesso agli assegni straordinari.
La legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, ha previsto la riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione correlata, per ”i nuovi accessi all’assegno straordinario” erogato dai settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015.
La norma, peraltro già illustrata nei messaggi n. 2109/2017 e n. 3267/2017), si riferisce ai nuovi accessi nel triennio 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019) ed entro il limite massimo complessivo di 25.000 lavoratori; e si applica a tutti i settori destinatari dei Fondi di solidarietà, di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 148/2015.
Attualmente, fa sapere l’INPS, le società o gruppi di impresa in possesso dei requisiti previsti dalla normativa anzidetta e che dunque, possono usufruire degli stanziamenti della l. n. 232/2016 sono tre: quelle rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà dei settori del credito ordinario; del credito cooperativo e del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
I criteri di monitoraggio in uso
Quanto ai criteri di monitoraggio delle domande per gli assegni straordinari, l’Istituto di previdenza, aveva applicato quello della data di cessazione del rapporto di lavoro, contemperato con il criterio della data di presentazione della domanda. Si trattava, in altre parole, del cd criterio di cassa “in base al quale la decorrenza fino a massimo 24 mesi, con esclusione della tredicesima, coincide con la decorrenza dell’assegno straordinario.
Tuttavia, all’esito di tale monitoraggio – continua l’INPS – è emerso che, per l’anno 2018, le risorse finanziarie stanziate per il cofinanziamento in argomento coprono le decorrenze di assegno straordinario da gennaio ad aprile 2018. Di conseguenza, per le decorrenze da maggio a dicembre 2018 il finanziamento è a totale carico delle aziende esodanti.
Previsioni
Anche al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie ancora disponibili e far fronte alla penuria delle risorse, con riferimento ai settori credito ordinario e credito cooperativo, sono stati utilizzati (su proposta degli stessi settori) il criterio c.d. biennio mobile in luogo del criterio di cassa, già in uso dall’anno 2017. Con tale criterio, è possibile allocare il cofinanziamento a prescindere dalla decorrenza dell’assegno straordinario in modo che, se alla decorrenza del medesimo risultino esaurite le risorse finanziarie dell’anno in corso, il cofinanziamento viene comunque riconosciuto appena siano disponibili le risorse negli anni successivi.
Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha chiesto invece, la conferma del criterio di cassa per le società destinatarie del Fondo di solidarietà di settore, dal momento che, per essi, la permanenza dei lavoratori nella prestazione di accompagnamento a pensione è in media pari a 25 mesi.
Conclude l’INPS che allora, per gli anni 2018 e seguenti, procederà al monitoraggio delle risorse disponibili per l’accesso al trattamento in parola utilizzando il criterio del c.d. biennio mobile per i settori del credito ordinario e del
credito cooperativo e il criterio di cassa per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
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