Il tema è quello della nomina dell’amministratore di sostegno e, in particolar modo, l’individuazione del giudice competente per tale procedura
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Brescia che aveva dichiarato la propria incompetenza in ordine al reclamo proposto da due ricorrenti, contro il provvedimento col quale, il giudice tutelare aveva, precedentemente, nominato l’amministratore di sostegno.
A tal proposito, i giudici della Suprema Corte hanno chiarito che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di amministrazione di sostegno, occorre distinguere tra i provvedimenti di apertura e chiusura della procedura, assimilabili per loro natura alle sentenze emesse nei procedimenti d’interdizione ed inabilitazione, e quelli riguardanti le modalità di attuazione della tutela e la concreta gestione del patrimonio del beneficiario (cfr. Cass., Sez. I, 28/09/2017, n. 22693; 16/02/2016, n. 2985; Cass., Sez. VI, 9/03/2015, n. 4701; 23/06/2011, n. 13747). Solo ai primi, aventi carattere decisorio ed idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, è prevista l’applicabilità dell’art. 720-bis cod. proc. civ., che ne consente l’impugnabilità dinanzi alla corte d’appello; ai secondi invece, essendo sempre modificabili e revocabili in base ad una rinnovata valutazione degli elementi acquisiti, va riconosciuta una portata meramente ordinatoria ed amministrativa, che ne consente l’inquadramento negli artt. 374 e ss. cod. civ., richiamati dall’art. 411 cod. civ., con la conseguente proponibilità del reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2017, n. 784; Cass., Sez. VI, 29/10/2012, n. 18634).
La competenza
A quest’ultima categoria di provvedimenti vanno ricondotti anche quelli di designazione, revoca e sostituzione dell’amministratore, in quanto non incidenti sullo status o su diritti fondamentali del beneficiario della tutela, ma volti esclusivamente ad individuare il soggetto cui è demandata in concreto la cura della sua persona e dei suoi interessi.
Nessun rilievo può assumere, in proposito, l’eventualità che tale individuazione abbia luogo contestualmente all’apertura della procedura e con il medesimo provvedimento. In tal caso, sarà opportuno, distinguere tra le determinazioni adottate dal giudice tutelare in ordine alle ragioni che giustificano il riconoscimento della tutela e quelle relative alla scelta delle modalità di attuazione della stessa, assoggettate a differenti regimi con riguardo sia alla individuazione del giudice competente per il reclamo che alla proponibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione di quest’ultimo.
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