Il termine per proporre opposizione contro la cartella di pagamento emessa per sanzione stradale è di 30 giorni a pena di decadenza, per tutti i procedimenti successivi al 6 ottobre 2011, mentre per quelli pendenti a tale data, vale il termine di 60 giorni di cui all’art. 204 bis C.d.S
Con ricorso presentato dinanzi al Giudice di Pace di Ancona, il ricorrente contestava la cartella di pagamento di Euro 2.559,94, notificatagli da Equitalia Spa sulla base di 6 verbali di contestazione relativi a violazioni del Codice della Strada.
Invero, a detta del ricorrente, la cartella costituiva il primo atto con il quale era venuto a conoscenza della sanzione, in quanto i verbali di accertamento non gli erano mai stati notificati; inoltre, in relazione a due verbali era stato palesemente violato il termine di 150 giorni per la notifica.
Per tali motivi, decideva di presentare opposizione ricorrendo al giudice civile.
Si costituivano in giudizio il Comune di Ancona ed Equitalia Marche S.p.a., insistendo per la legittimità della pretesa creditoria.
Ed infatti, il giudice di Pace investito della casa, rigettava l’opposizione dal conducente perché inammissibile, in quanto presentata oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
La sentenza veniva confermata anche in appello nonostante il tentativo dell’appellante di mutare le sorti del processo, sostenendo che dal momento che la cartella esattoriale costituiva il primo atto con il quale egli era venuto a conoscenza della sanzione, aveva diritto a presentare opposizione entro il termine più lungo di 60 giorni.
Il ricorso per Cassazione
Il tema sul quale i giudici della Cassazione sono stati chiamati a pronunciarsi è il seguente: qual è il termine entro il quale è necessario presentare opposizione contro la cartella esattoriale contenente sanzioni per violazioni del codice della strada, se si vuole evitare la decadenza? 30 o 60 giorni?
Già in passato le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. sez. un. n. 22080 del 2017) avevano risolto la questione affermando che: “L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte (come nella fattispecie) deduca che essa costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada”.
Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento (conf. Cass. n. 30774 del 2017; Cass. n. 1285 del 2018; v. anche Cass. n. 17042 del 2018).
Quanto cioè sostenuto dai giudici di merito!
Ma in realtà, il ricorso dell’opponente col quale si deduceva la legittimità del termine di 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, coglie nel segno laddove si tiene in considerazione della disciplina applicabile ratione temporis.
La successione delle leggi nel tempo
Ed in effetti, vale la pena ricordare che in materia è intervenuto il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 (recante “Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada”), che all’art. 7, terzo comma, prevede che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente risiede all’estero).
Ai sensi dell’art. 36, comma primo, del detto decreto legislativo, la norma si applica “ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso”, che è quella del 6 ottobre 2011.
Ne deriva che in materia di violazioni del codice della strada, l’opposizione proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo), con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall’art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo.
Mentre per i giudizi già pendenti alla predetta data del 6 ottobre 2011, come nel caso in esame, vale il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 204 bis C.d.S.
Il ricorso è stato perciò, accolto; e la sentenza impugnata cassata, con rinvio al Tribunale di Ancona.
La redazione giuridica
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