I giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso presentato dal titolare di una casa di riposo avverso la sentenza che lo condannava per il reato di minaccia perpetrato ai danni di una propria dipendente costretta a licenziarsi
«Ti conviene licenziarti…se rimani diventerò cattivo, non ti darò tregua, non ti lascerò andare in bagno e neanche a fumare una sigaretta»; sono queste le parole pronunciate dal titolare di una casa di riposo nella provincia di Trieste nei confronti di una propria dipendente, che gli hanno procurato un’accusa e la condanna per il reato di minaccia.
Dopo le due condanne di merito, l’uomo si era rivolto ai giudici della Cassazione per denunciare l’errata configurazione del reato ascritto, stante il difetto di ingiustizia del male prospettato.
Secondo l’imputato, infatti, il contenuto della propria frase, posta poi a fondamento dell’imputazione, non avrebbe avuto contenuto minatorio, trattandosi di una semplice sollecitazione a rassegnare le dimissioni che, una volta non accolta, avrebbe determinato il datore di lavoro ad impedire alla dipendente di fumare in bagno.
Ma il ricorso è stato ritenuto infondato.
Ed infatti, secondo i giudici della Cassazione, la frase non poteva essere in alcun modo riferita alla sola prefigurazione, da parte del datore di lavoro, del potere di controllo circa l’abitudine della sua dipendente di fumare in bagno, ma ad una più ampia limitazione dei diritti di quest’ultima, quale quello di utilizzare i servizi igienici, a prescindere dall’abitudine del fumo.
A nulla è servito allora al ricorrente insinuare circa la scarsa affidabilità della persona offesa che, in passato, non aveva esitato a produrre un falso certificato medico e a simulare una malattia.
Peraltro tale argomento non era stato per nulla valorizzato dai giudici di merito e pertanto la sentenza andava cassata.
Non sono d’accordo i giudici della Cassazione, secondo i quali anche laddove siffatto aspetto della fattispecie non fosse stato affrontato nella decisione impugnata, tanto non bastava per configurare un’omissione motivazionale idonea ad inficiare l’intera decisione.
Giova, infatti, rievocare il principio di diritto secondo cui, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013).
Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e confermata la condanna in via definitiva.
La redazione giuridica
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