Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio
La vicenda
La Corte di appello di Bari su opposizione dei proprietari di un terreno, oggetto di espropriazione da parte di un comune pugliese aveva condannato quest’ultimo, a pagare in favore degli opponenti la somma complessiva di euro 68.709,90 oltre interessi, a titolo di indennità di occupazione e di esproprio.
L’Amministrazione comunale ha presentato ricorso per Cassazione, denunciando, tra gli altri motivi, la violazione del D.M. 20 luglio 2012, in relazione all’art. 91 c.p.c., u.c., in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, la quale aveva omesso di apprezzare valore e natura della causa e l’attività svolta dal difensore del Comune, pervenendo in tal modo ad una liquidazione dei compensi iniqua e sproporzionata, quantificata in Euro 500,00 per ciascuna parte seppur difesa dal medesimo avvocato e, pervenendo ad una quantificazione complessivamente pari al valore della causa.
Al riguardo, si sono pronunciati i giudici della Prima Sezione Civile della Cassazione con la sentenza in commento (n.17797/2019).
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali rapportata ad una predeterminazione amministrativa dei compensi, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di riferimento, poi approvata dal Ministro competente.
Tale sistema attribuisce un ruolo centrale alla valutazione giudiziale del caso concreto e provvede a disegnare rilevanti forbici di implementazione dei parametri numerici comunque ritenuti utili alla funzione di orientamento, con esclusione di ogni inderogabilità, minima e massima, delle soglie che vengono individuate quali strumenti diretti a guidare “di regola”, ma senza alcun vincolo l’organo giurisdizionale.
Il compenso professionale dell’avvocato
“In materia di compensi professionali degli avvocati nella cornice definita dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, il decreto ministeriale non assolve più al compito di recepire, in un schema rigido ed ispirato all’osservanza di tariffe, le delibere adottate dal competente ordine professionale, ma esso, inserito in un sistema espressivo della regola del mercato, rimettendo alla valutazione del giudice l’importanza e la complessità dell’opera ed il pregio della stessa, con conseguente recupero del razionale rilievo del decoro della professione di cui all’art. 2233 c.c., comma 2 ultimo inciso, è norma regolamentare che destinata ad orientare il giudice nella liquidazione, fissa a tal fine i parametri la cui violazione può essere denunciata in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Ciò posto, l’art. 4, comma 4, dispone che: “Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio”.
Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, di contro allo spirito della norma regolamentare e secondo un rigido automatismo, aveva stabilito che per ogni persona in più rispetto alla prima assistita dal medesimo legale indistintamente intervenisse il riconoscimento per quest’ultimo di un autonomo compenso, mancando di individuare la soglia massima oltre la quale non era concesso andare.
La redazione giuridica
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