La pubblicazione sul web dei dati di minori di anni 14

0

La pubblicazione dei dati anche se solo fotografici dei minori di anni 14 deve essere autorizzata dai genitori (Tribunale Rieti, Sentenza del 07/03/2019 Giudice Dott. Sbarra)

La interessante vicenda viene trattata dal Giudice Civile del Tribunale di Rieti che su ricorso d’urgenza presentato dalla madre di 2 minori di anni 14 ordinava di fare rimuovere dai social network le immagini dei minori in quanto la pubblicazione non godeva della autorizzazione dei genitori.

Nel concreto tra due genitori divorziati con 2 figli minori si inserisce al fianco dell’ex marito una nuova compagna che iniziava a pubblicare sui social network le immagini dei figli dell’uomo. Per tale ragione la madre dei minori imponeva all’uomo di inserire nelle condizioni di divorzio l’autorizzazione congiunta dei genitori per la pubblicazione di immagini riguardanti i figli minori.

Le immagini venivano comunque pubblicate sul web senza l’autorizzazione dei genitori.

Il Tribunale nel decidere la vertenza, che vedeva vittoriosa la madre dei minori, evidenziava che “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”.

Vengono dunque richiamate e applicate pedissequamente le norme regolanti la materia,  i canoni del regolamento UE n. 679/2016 (25.05.2018) e le norme di adeguamento del nuovo codice della privacy D. Lgs. N. 101/2018, che statuiscono che il trattamento dei dati personali dei minori di anni 14 può avvenire solo con il consenso dell’esercente la responsabilità genitoriale.

Nell’ordinamento italiano (D. Lgs. 101/18), il limite di età applicato è quello dei 14 anni, con espressa previsione che il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il Tribunale evidenzia che l’inserimento di immagini di minori sul web o sui social network è da considerarsi attività pregiudizievole endogena in considerazione delle caratteristiche insidiose della rete internet.

Conformemente recente giurisprudenza ha evidenziato che “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia […] il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network” (Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017; Tribunale di Roma – Sez. I Civ., 23 dicembre 2017).

Viene ordinata la rimozione delle immagini entro un termine perentorio e la condanna al pagamento del risarcimento del danno per ogni giorno di ritardo.

La redazione giuridica

Leggi anche:

RIPRESE TV: TESTIMONI RISARCITI PER VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui