Decreto sicurezza bis, le osservazioni di Mattarella

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Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge di conversione del Decreto sicurezza bis, ma ha espresso le sue perplessità in una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio e ai Presidenti di Camera e Senato

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, il cosiddetto dl Sicurezza bis, e ha contestualmente inviato una lettera ai presidenti del Senato, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera, Roberto Fico, e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ne dà notizia il Quirinale in un comunicato.

Per Mattarella, le sanzioni previste dal testo, non appaiono ragionevoli. “Per effetto di un emendamento – scrive il Presidente della Repubblica -, nel caso di violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali – per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per violazione alle norme sull’immigrazione- la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile -ricorda Mattarella- è stata aumentata di 15 volte nel minimo e di 20 volte nel massimo, determinato in un milione di euro, mentre la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria della nave non risulta più subordinata alla reiterazione della condotta”.

“Osservo – aggiunge – che, con riferimento alla violazione delle norme sulla immigrazione non è stato introdotto alcun criterio che distingua quanto alla tipologia delle navi, alla condotta concretamente posta in essere, alle ragioni della presenza di persone accolte a bordo e trasportate. Non appare ragionevole –ai fini della sicurezza dei nostri cittadini e della certezza del diritto– fare a meno di queste indicazioni e affidare alla discrezionalità di un atto amministrativo la valutazione di un comportamento che conduce a sanzioni di tale gravità. Devo inoltre sottolineare che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 112 del 2019, ha ribadito la necessaria proporzionalità tra sanzioni e comportamenti”.

Il secondo profilo riguarda la previsione contenuta nell’articolo 16 lettera b), che modifica l’art. 131 bis del codice penale, che rende inapplicabile la causa di non punibilità per la “particolare tenuità del fatto” alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale “quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni”.

“Non posso omettere di rilevare – evidenzia il Capo delle Stato – che questa norma – assente nel decreto legge predisposto dal Governo – non riguarda soltanto gli appartenenti alle Forze dell’ordine ma include un ampio numero di funzionari pubblici, statali, regionali, provinciali e comunali nonché soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni, rientranti in varie e articolate categorie, tutti qualificati – secondo la giurisprudenza – pubblici ufficiali, sempre o in determinate circostanze. Tra questi i vigili urbani e gli addetti alla viabilità, i dipendenti dell’Agenzia delle entrate, gli impiegati degli uffici provinciali del lavoro addetti alle graduatorie del collocamento obbligatorio, gli ufficiali giudiziari, i controllori dei biglietti di Trenitalia, i controllori dei mezzi pubblici comunali, i titolari di delegazione dell’ACI allo sportello telematico, i direttori di ufficio postale, gli insegnanti delle scuole, le guardie ecologiche regionali, i dirigenti di uffici tecnici comunali, i parlamentari”.

“Questa scelta legislativa – prosegue Mattarella – impedisce al giudice di valutare la concreta offensività delle condotte poste in essere, il che, specialmente per l’ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale, solleva dubbi sulla sua conformità al nostro ordinamento e sulla sua ragionevolezza nel perseguire in termini così rigorosi condotte di scarsa rilevanza e che, come ricordato, possono riguardare una casistica assai ampia e tale da non generare “allarme sociale”. In ogni caso, una volta stabilito, da parte del Parlamento, di introdurre singole limitazioni alla portata generale della tenuità della condotta, non sembra ragionevole che questo non avvenga anche per l’oltraggio a magistrato in udienza (di cui all’articolo 343 del codice penale): anche questo è un reato “commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni” ma la formulazione della norma approvata dal Parlamento lo esclude dalla innovazione introdotta, mantenendo in questo caso l’esimente della tenuità del fatto”.

Il Presidente, in conclusione, rimette “alla valutazione del Parlamento e del governo l’individuazione dei modi e dei tempi di un intervento normativo sulla disciplina in questione”.

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