Lesioni e cicatrici al volto dopo un incidente stradale: ai fini del risarcimento del danno, il giudice tiene conto dell’età e della bellezza della vittima
Il Tribunale di Piacenza ha condannato il responsabile di un incidente stradale a risarcire la vittima della somma di 100 mila per il danno biologico subito.
La vittima era una giovane donna investita mentre si accingeva ad attraversare la strada sulle strisce pedonali.
Il giudice di primo grado ha fatto proprie le conclusioni del ctu. La valutazione è stata poi, oggetto di adeguata personalizzazione avuto riguardo all’età della persona danneggiata e all’entità del danno estetico, definito “certamente importante sia per l’incidenza della lesione in sé (cicatrici che avevano alterato i tratti somatici del viso della ragazza di giovane età e bella) sia per le conseguenze che ne sarebbero derivate, considerando le inevitabili ripercussioni a livello psichico.
La decisione
In altri termini, il Tribunale ha considerato la natura e le entità delle lesioni e dei postumi invalidanti, che “ancorché limitati includevano quale necessaria componente anche il c.d. danno esistenziale o alla vita di relazione in quanto eziologicamente riconducibile ad una lesione nosograficamente determinabile”.
Come è stato osservato in dottrina “o il danno alla persona deriva da una lesione alla salute e allora il risarcimento del danno biologico conseguente include anche gli aspetti dinamico relazionali che sono in connessione con tale lesione, oppure il danno alla sfera personale non deriva da una lesione della salute ma dalla lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti, come la dignità, il nome ed altre varie posizioni soggettive e allora dovranno essere distintamente valutati – per gli aspetti non rientranti nel danno biologico, in quanto non conseguenti a lesione psico-fisiche – sia l’aspetto interiore del danno sofferto, che quello dinamico-relazionale, destinato ad incidere negativamente su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto”. (Cass. n. 9196/2019), verificando in particolare, se sia stato assegnato rilievo al radicale cambiamento di vita e all’alterazione della personalità del danneggiato” (Cass. m. 10527/2011).
Ebbene, nel caso in esame, la valutazione del danno biologico comprendeva anche le conseguenze dinamico-relazionali in cui si esauriva, previa personalizzazione, l’ambito del danno risarcibile.
La redazione giuridica
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