Guida contro mano e ad alta velocità: è valido il provvedimento di revisione della patente di guida che si limita a richiamare la norma giuridica violata
La vicenda
Dopo aver cagionato un incidente stradale, mentre era alla guida della sua autovettura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio della motorizzazione civile di Vercelli – disponeva la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, ai sensi dell’art. 128, d.lgs. n. 285/1992 .
Ma secondo la ricorrente, siffatto provvedimento era viziato per difetto di motivazione, nonché per violazione dell’art. 128, d.lgs. n. 285/1992, non essendo state indicate le ragioni, al di fuori del semplice richiamo della norma del codice della strada violata (art. 143, c. 11, d.lgs. n. 285/1992), che avessero fatto sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica.
Secondo il verbale dei carabinieri la ricorrente “circolava contromano ad alta velocità e … invadendo … la corsia opposta, che era destinata all’opposto senso di marcia …” andava a collidere contro un altro veicolo…”.
Il ricorso al Tar Torino
La vicenda è stata definita dai giudici amministrativi del Tar Torino (sentenza n. 667/2019), i quali hanno respinto il ricorso affermando che: “se, in linea di principio, una sola infrazione alle norme del codice della strada non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l’idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente – essendo necessario, pertanto, un apparato motivazionale -, non può in concreto escludersi che la natura e le circostanze dell’infrazione possano essere di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 128 del codice (Consiglio di Stato sez. VI 1 settembre 2009 n. 5116; sez. IV 3/10/2018 n. 5682).
Ciò era quanto accaduto nel caso di specie: la ricorrente, guidando ad alta velocità, aveva invaso l’opposta corsia di marcia, andando a collidere con un autocarro, riportando lesioni e causando ingenti danni ai due veicoli coinvolti.
Questa violazione, – per i giudici amministrativi .- per la sua indubbia gravità, giustificava, di per sé sola, l’insorgere di dubbi sulla persistenza dell’idoneità tecnica della ricorrente e integrava una sufficiente motivazione della decisione dell’amministrazione di sottoporla ad esame di idoneità (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 08/04/2019, n. 257).
Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto.
La redazione giuridica
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