In caso di crisi economica, l’imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta verso l’Inps, quale causa di esclusione della responsabilità penale
La vicenda
La Corte di appello di Ancona aveva condannato l’imputato alla pena di sei mesi di reclusione e 500 euro di multa per il reato di omesso versamento all’Inps delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai suoi dipendenti, nei mesi di febbraio ad agosto 2012 ed ottobre 2012.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, lamentando con l’unico motivo di impugnazione, il vizio motivazionale in ordine alle cause che lo avrebbero costretto all’omissione contributiva riscontrata.
Ed invero, la corte d’appello non aveva preso in considerazione la mancanza di liquidità a causa della crisi fallimentare che aveva colpito la sua azienda.
Ciò aveva comportato il ricorso ad una procedura di concordato preventivo e poi al fallimento.
Il ricorrente, perciò sosteneva di aver impiegato tutte le sue risorse nel tentativo di risanare l’azienda e poter adempiere a tutti gli obblighi di legge, senza tuttavia, riuscire a pagare alcune retribuzioni e tredicesime ai propri dipendenti.
Ebbene il ricorso è stato accolto.
Al riguardo, i giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 36278/2019) hanno evidenziato che il debito verso l’INPS è collegato all’obbligo di erogazione degli emolumenti ai dipendenti.
Inoltre, per costante e condiviso orientamento giurisprudenziale per la sussistenza del reato, in relazione all’elemento soggettivo, risulta sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di non versare i contributi previdenziali.
Tale elemento psicologico non può essere escluso per il sol fatto che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti (tra le molte, Sez. 3, n. 3705 del 19/12/2013; Sez. 3, n. 13100 del 19/1/2011).
Ed invero, il reato sussiste anche quando il datore di lavoro, in presenza di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell’attività di impresa, ed abbia pretermesso, invece, il versamento delle ritenute all’INPS (o all’erario per i tributi), essendo suo onere quello di ripartire le risorse esistenti all’atto della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere prima al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare (vedi Sez. 3, n. 43811 del 10/4/2017; Sez. 3, n. 38269 del 25/9/2007).
L’esclusione della penale responsabilità
La giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali, l’imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto” (Cfr., Sez. 3, n. 20266 dell’8/4/2014).
In altre parole, il contribuente deve provare di non essere riuscito in alcun modo, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, a reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie.
Ebbene, nel caso in esame, la sentenza impugnata non aveva fatto corretta applicazione di tali principi, essendosi limitata a richiamare alcune pronunce della Cassazione sul dolo generico nei reati di omissioni contributive, ma senza valutare le numerose produzioni offerte dalla difesa, volte ad evidenziare elementi che avrebbero potuto incidere proprio sul profilo psicologico della condotta oggetto di imputazione.
Per questi motivi, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame di merito.
La redazione giuridica
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