Caduta da uno scivolo acquatico: la responsabilità dell’esercente

0
caduta scivolo acquatico

Una giornata al parco acquatico finisce male per una donna: cade, sbattendo l’osso sacro, contro una giunzione posta tra due pannelli nella parte terminale di uno scivolo. Il tutto si verifica in assenza di personale addetto alla sorveglianza. Condannato l’esercente

Il requisito della pericolosità va valutato caso per caso, tenendo presente che anche un’attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla“.

E’ quanto ha ribadito la Terza Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 21864/2019, in commento.

L’attrice aveva citato in giudizio l’esercente di un parco giochi per sentirne accertare la responsabilità, ai sensi dell’art 2050 c.c. e sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, battendo la regione sacrale contro una giunzione posta tra due pannelli nella parte terminale di uno scivolo acquatico. Subito dopo l’incidente la donna era stata soccorsa da altri bagnanti ivi presenti e non dagli addetti all’impianto, in quel momento assenti.

Condannata in primo e secondo grado, la società convenuta ha presentato ricorso per Cassazione, denunziando la violazione o falsa applicazione delle norme civilistiche sulla responsabilità da cose in custodia in quanto il comportamento della vittima – a sua detta – era stato di per sé solo idoneo ad interrompere il nesso causale tra il fatto e l’evento lesivo; a ciò aggiungendosi, l’ininfluenza, nel caso concreto, della conformità dell’impianto alle norme di sicurezza, essendo mancata la prova dello stato di manutenzione in cui versava lo scivolo e di adeguata sorveglianza a tutela dei fruitori della struttura stessa.

Ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

«La nozione di attività pericolosa – hanno chiarito i giudici della Suprema Corte – riguarda tutte quelle attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno, dovendosi, di conseguenza accertare in concreto, il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso; tenendo presente che anche un’attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla. L’indagine sul carattere pericoloso dell’attività, di ordine fattuale, deve essere svolta secondo il criterio della “prognosi postuma”, tenendo conto delle circostanze esistenti al momento dell’esercizio dell’attività».

Di conseguenza, in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l’esercente risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento, a nulla valendo che il danneggiato sia un terzo piuttosto che un proprio incaricato e che i mezzi o le opere fonte di danno siano di proprietà di terzi.

Per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall’art. 2050 c.c., non rileva, peraltro, la semplice prova dell’imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l’adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell’arte o la comune diligenza imponevano.

La decisione

In particolare, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall’art. 2050 c.c., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l’esercente dell’attività e l’evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell’evento dannoso.

Ebbene, nel caso in esame: a) nessuno dei testi escussi era stato in grado di affermare che la vittima avesse affrontato la discesa sullo scivolo in “maniera anomala”, come sostenuto dal ricorrente; b) nessuna parte aveva messo in discussione che il sinistro si fosse verificato mentre la vittima utilizzava l’acquascivolo; c) nonostante la descrizione dell’evento da parte della vittima, non fosse stato del tutto lineare, la corte d’appello aveva ritenuto di fare applicazione dei principi sopra richiamati in materia di attività pericolosa, con conseguente affermazione della responsabilità dell’esercente in un contesto di pericolosità già conosciuta, rispetto alla quale quest’ultimo aveva omesso di adottare tutte le cautele atte ad evitare che gli utenti potessero procurarsi danni nella fase di utilizzo.

Ebbene, alla luce di queste considerazioni i giudici della Terza Sezione Civile della Cassazione (n. 21864/2019) hanno confermato la decisione impugnata.

Con tali argomenti, la corte distrettuale aveva dimostrato di aver applicato i principi sulla c.d. “prognosi postuma” in tema di responsabilità per l’esercizio di un’attività pericolosa, con considerazioni di fatto e in diritto del tutto logiche, comprovanti la sussistenza del nesso causale tra l’uso dello scivolo, in una situazione di mancata sorveglianza da parte del personale addetto e l’evento lesivo occorso.

La redazione giuridica

Leggi anche:

CADUTA DAL LETTINO PRIMA DI UN’ENDOSCOPIA: CONDANNATI DUE INFERMIERI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui