In caso di cassazione con rinvio (per vizi di motivazione) il giudice del rinvio conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova e può compiere anche ulteriori accertamenti, purché essi trovino giustificazione nella sentenza di annullamento

Lo ha ribadito la Seconda Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 21725/2019, all’esito di un procedimento civile relativo ad un regolamento di confini.

“Nel giudizio di rinvio, l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito: in caso diverso, quando la cassazione avvenga sia per vizi di violazione di legge che per vizi di motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio non solo di riesaminare i fatti, oggetto di discussione nelle precedenti fasi non presupposti dal principio di diritto medesimo, ma anche, nei limiti in cui non si siano già verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertarne di nuovo da apprezzare in concorso con quelli già oggetti di prova”.

Il principio, richiamato dalla Seconda Sezione Civile non è nuovo ma appartiene all’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Nel giudizio di rinvio, in effetti, – hanno chiarito gli Ermellini – i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nel caso, invece, di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d’indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (Cass. n. 16660/2017).

La decisione

In caso di cassazione con rinvio (per vizi di motivazione) quindi, il giudice del rinvio conserva tutti i poteri di indagine e di valutazione della prova e può compiere anche ulteriori accertamenti, purché essi trovino giustificazione nella sentenza di annullamento con rinvio e nell’esigenza di colmare le lacune e le insufficienze da questa riscontrate.

Del resto, hanno aggiunto gli Ermellini, “in tema di regolamento di confini, il ricorso al sistema di accertamento sussidiario costituito dalle mappe catastali è consentito al giudice, non soltanto in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nell’ipotesi in cui questi (per la loro consistenza, o per ragioni attinenti alla loro attendibilità) risultino, secondo l’incensurabile apprezzamento svolto in sede di merito, comunque idonei alla determinazione certa del confine”.

La redazione giuridica

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