Nessun concorso di responsabilità in capo alla convenuta: è quanto emerge dal modulo di constatazione amichevole sottoscritto da entrambe le parti. Il giudice, pertanto, ha rigettato la domanda attorea di risarcimento dei danni al veicolo

La vicenda

Con atto di citazione l’attrice aveva convenuto in giudizio il conducente dell’auto contro la quale aveva urtato violentemente, al fine di ottenere il parziale risarcimento dei danni riportati al proprio veicolo.

In via principale, aveva domandato di accertarsi la concorrente ed eguale responsabilità propria e dell’altra conducente o in subordine, la corresponsabilità di quest’ultima nella misura del 30%. Ma in primo grado, l’istanza veniva rigettava.

Stesso esito in appello, ove il Tribunale confermava quanto già statuito dal giudice di prime cure, in ordine alla pacifica violazione dell’obbligo di dare precedenza della parte attrice. Peraltro, nel modulo di “constatazione amichevole di incidente” quest’ultima aveva implicitamente escluso qualsiasi responsabilità a carico della convenuta, dichiarando che, al momento dell’incidente, fosse in fase di rallentamento.

Sulla vicenda si sono infine, pronunciati i giudici della Quarta Sezione civile con l’ordinanza n. 21744/2019.

Con un primo motivo, la ricorrente lamentava “l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”, ossia la velocità mantenuta dalla convenuta al momento del sinistro, elemento – a sua detta – decisivo ai fini della valutazione dell’esistenza o meno di un concorso di responsabilità in capo a quest’ultima, nella determinazione del sinistro.

Ma il motivo è stato giudicato inammissibile dai giudici della Suprema Corte, poiché si trattava di un “fatto” già ampiamente considerato e apprezzato dal tribunale, ed escluso sulla base di quanto dichiarato dalle stesse conducenti, nella constatazione amichevole sottoscritta da entrambe.

Ad ogni modo, ha aggiunto la Cassazione – “la valutazione delle prove è attività rimessa al discrezionale appezzamento del giudice di merito, il quale, nel decidere sui fatti di causa, è libero di attribuire rilevanza preminente ad un elemento probatorio piuttosto che ad un altro.

In particolare, il giudicante può ritenere assorbente il valore di un determinato accertamento, omettendo di pronunciarsi su altre circostanze oggetto di causa, senza incorrere in violazione dell’art. 116 c.p.c.”.

Per tutti questi motivi, il ricorso è stato respinto e confermata la decisione impugnata.

La redazione giuridica

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