Non può essere bocciato l’alunno che, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi problemi sul piano del rendimento scolastico; al contrario, “una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe compromettere il suo sviluppo personale ed educativo”
La vicenda
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale il Consiglio di Classe aveva determinato la bocciatura della loro figlia, insieme a quella di altre due alunne, per le moltissime assenze fatte durante l’anno scolastico, superiori al numero di ore consentito: “il tipo di assenze ed il numero non permettono di fatto lo scrutinio di tali alunne. Le alunne in questione non vengono pertanto scrutinate”, è quanto si leggeva del verbale della riunione del Collegio docenti.
I genitori hanno perciò chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato per la ritenuta sussistenza dei vizi di: a) violazione di legge (con riferimento all’art. 5 comma 2 D. Lgs. 62/2017); b) difetto di istruttoria e motivazione; c) inosservanza da parte della scuola degli obblighi informativi nei confronti della famiglia.
Si sono costituiti in giudizio l’Istituto scolastico e il Ministero dell’Istruzione, instando per la reiezione del ricorso.
La fattispecie del superamento del numero massimo di ore di assenza è disciplinata dall’art. 14 comma 7 D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, a norma del quale: “[…] ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
La Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 20 del 4 marzo 2011, con riferimento alle modalità di applicazione delle deroghe di cui all’art. 14 D.P.R. 122/2009, stabilisce che: “[…] si ritiene che rientrino tra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: – gravi motivi di salute adeguatamente documentati […]”.
Ebbene, nel caso in esame, il Collegio Docenti dell’Istituto, a fronte di un monte annuo di 1.056 ore, che avrebbe comportato un numero di assenze massimo pari a n. 264 ore (corrispondenti a un quarto del totale), prevedeva la possibilità di applicare la deroga citata, fino a un massimo di 300 ore, per assenze dovute a malattie gravi, continuative e ricorrenti, oppure dovute ad attività sportive agonistiche certificate o a lutti gravi o alla separazione dei genitori.
La minore era risultata assente, durante l’anno scolastico 2018/2019, per 382 ore; e dei certificati medici presentati soltanto 33 giorni di assenza erano giustificati da ragioni di salute.
Era emerso, infatti, che la ragazza soffrisse di “lieve insufficienza valvolare” cardiaca.
Al riguardo, l’adito TAR Lecce (Seconda Sezione, sentenza n. 1473/2019) ha osservato che l’art. 14 comma 2 sopra riportato, per consentire la validazione dell’anno scolastico pur in caso di superamento del limite massimo di ore di assenza, richiede il verificarsi di due condizioni.
La prima è costituita dalla presenza di “assenze documentate e continuative” che devono consentire allo studente di rientrare nel limite massimo di assenze previsto dalla disposizione.
La seconda condizione, che deve contemporaneamente essere presente, è data dalla possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno sulla base degli esiti di rendimento rinvenibili dai giorni in cui esso è stato presente.
Ebbene, dalle espressioni utilizzate dalla p.a. in sede di verbale di “non scrutinabilità” dell’alunna non era dato capire per quali ragioni, pur in presenza di certificati medici atti a giustificare 33 giorni di non frequenza scolastica (e dunque idonei a riportare le assenze entro il limite consentito), la sua situazione della minore non fosse stata valutata ai fini della concessione della deroga. Non era, neppure, emerso quali e quanti certificati fossero stati ritenuti non rilevanti, e in ogni caso non erano state esposte la ragione di tale mancata considerazione.
A tal proposito, i giudici amministrativi hanno ritenuto opportuno precisare che, in presenza dei presupposti indicati dal riportato art. 14 comma 7 (assenze documentate e continuative, tra le quali, ai sensi della Circolare n. 20/2011, rientrano quelle afferenti a gravi motivi di salute), non è ostativa alla deroga la circostanza che le assenze siano superiori al tetto massimo fissato dalla scuola (nel caso di specie: 300 ore). Detta limitazione infatti, essendo priva di fondamento normativo, non può sortire alcun effetto vincolante sull’applicazione del beneficio in esame.
Con riferimento, poi, alla seconda delle due condizioni sopra individuate, dalla disamina del verbale impugnato non era emersa alcuna valutazione circa la possibilità o meno di esprimere un giudizio sul rendimento della studentessa.
“Una siffatta carenza – ha aggiunto il giudice di primo grado – risulta a maggior ragione grave in quanto pone in evidenza come il Consiglio di Classe abbia completamente ignorato le risultanze delle prove di profitto che la ragazza- pure aveva sostenuto nel corso dell’anno, con esito più che soddisfacente, tanto nel primo che nel secondo quadrimestre”.
Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato, in modo condiviso dalla Sezione (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 25 maggio 2018 n. 899), l’insufficienza motivazionale del calcolo aritmetico delle assenze: “E’ quindi possibile e opportuno, anche alla luce della normativa vigente, che la presenza scolastica sia valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento; in altri termini, qualora l’alunno, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presupposto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva” (TAR Marche, Ancona, Sez. I, 21 marzo 2017 n. 220);
“Far ripetere l’anno scolastico ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, appare, difatti, una misura che può gravemente nuocere al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perdere l’opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ritardo nel suo corso di studi. Ciò tanto più in quanto, data la sua giovane età, le assenze trovano probabilmente ragione anche in situazioni familiari che non consentono al ragazzo di essere sufficientemente seguito o, quantomeno, influiscono negativamente sul comportamento dello stesso” (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 16 settembre 2015 n. 4522).
Assenze e rendimento scolastico
Quanto alla decisiva rilevanza del profitto positivo dell’alunna, il TAR Lecce ha ribadito un concetto già espresso dalla stessa Sezione, secondo cui : “La decisione di far ripetere l’anno a uno studente che non presenti carenze formative di per sé idonee alla bocciatura, impone valutazioni di opportunità che non possono esaurirsi in un mero automatismo aritmetico.
[…]. Peraltro, la decisione di non validazione di uno studente sufficiente, in difetto di esplicita e argomentata motivazione sotto il profilo dell’opportunità, può far sorgere nello studente e nella famiglia una percezione “antagonistica” dell’istituzione scolastica. Effetto, quest’ultimo, atto a minare alle fondamenta il rapporto fiduciario indefettibile per il buon esito di ogni attività formativa e della pubblica istruzione in particolare. Proprio l’istituto della deroga […] costituisce lo strumento che l’ordinamento mette a disposizione dell’amministrazione scolastica per evitare tali rilevanti effetti distorsivi. La mancata concessione del beneficio nei confronti di un ragazzo che, con un minor numero di assenze, avrebbe conseguito la promozione, e la conseguente non ammissione dello stesso alla classe superiore, costituiscono determinazioni che devono pertanto essere sorrette da adeguata motivazione. Motivazione che non può limitarsi al solo dato numerico o ad argomenti formalistici, ma deve esprimersi anche in termini di opportunità” (TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 5 ottobre 2018, n. 1436).
Per queste ragioni il provvedimento impugnato è stato dichiarato illegittimo e quindi, annullato.
Avv. Sabrina Caporale
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