Dirigente scolastico e soggetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto sono stati ritenuti responsabili per l’infortunio occorso ad uno studente all’interno della scuola, per violazione della disciplina antinfortunistica
La vicenda
La mattina del 7 luglio 2011 uno studente all’ultimo anno di liceo classico, che aveva sostenuto qualche giorno prima l’esame di maturità, si era recato a scuola per assistere all’esame orale dei compagni ed, in particolar modo, di un suo amico.
L’esame si sarebbe svolto in un’aula al secondo piano dell’edificio, aula alla quale si aveva accesso tramite un corridoio quadrangolare che delimitava, all’interno, un solaio-lucernaio sul quale si aprivano dei cupolini che avevano la finalità di fare entrar luce al piano sottostante, adibito ad attività scolastiche.
I cupolini erano costruiti in plexiglass sottile di pochi millimetri, dunque, non in grado di sostenere urti, né pesi superiori a 50 kg. e non erano neppure protetti da grate o da altri sistemi. L’unico accesso al solaio-lucernaio era costituito da una porta-finestra con telaio in alluminio che si apriva nel corridoio percorribile da parte di chi si trovasse nella suola. Ebbene, tale porta-finestra era antistante l’aula in cui quel giorno si tenevano le prove di maturità; essa era, normalmente, chiusa con un lucchetto le cui chiavi erano in una bacheca a disposizione di tutti i collaboratori scolastici ma quel giorno, come del resto avveniva nei giorni di forte caldo, era stata lasciata aperta dalla bidella per far passare aria nel corridoio.
Il ragazzo, giunto in prossimità della porta, inciampava in avanti, sfondando con il suo peso il fragile cupolino; precipitava così al piano di sotto per più di sette metri, riportando gravi lesioni, plurime fratture, sfregio permanente del viso ed indebolimento permanente della teca cranica.
La condanna in primo grado
In primo grado, gli imputati, la dirigente scolastica e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto, furono ritenuti responsabili, dell’evento, per colpa sia generica che specifica, sotto vari profili. In particolare:
- per aver omesso di valutare il rischio di caduta dall’alto nell’elaborazione del documento di valutazione dei rischio (D.V.R.) della scuola, quanto all’accesso del corridoio del secondo piano al lastrico solare;
- per aver omesso di interdire in maniera idonea l’accesso al predetto lastrico solare, ovvero per aver omesso di segnalare in maniera adeguata la situazione di pericolo relativa a tale accesso;
- per aver omesso di informare specificamente e di addestrare i collaboratori scolastici ed i lavoratori della scuola con riguardo alle modalità di apertura e di chiusura del lastrico e per aver omesso di disciplinare adeguatamente la gestione delle chiavi di chiusura della porta finestra che dava accesso al lastrico;
- ed infine, per aver omesso di segnalare il pericolo di caduta dall’alto, all’ente tenuto per legge alla manutenzione dell’istituto scolastico (la Provincia) e di richiedere interventi di manutenzione idonei a migliorare la situazione della sicurezza.
La sentenza è stata confermata dapprima in appello ed infine dai giudici della Quarta Sezione Penale della Cassazione (37766/2019).
La soluzione offerta dai giudici di merito è stata ritenuta corretta ed in linea con il principio di diritto secondo cui: “la posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti dei soggetti affidati alla scuola si configura diversamente a seconda, da un lato, dell’età e del grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che delle circostanze del caso concreto, e, dall’altro, degli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale per l’esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che/ possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o situazioni di pericolo (Cass. Sez. IV, n. 17574/2010).
La responsabilità del dirigente scolastico
Quanto alla responsabilità del dirigente scolastico, è stato affermato che: “Nelle pubbliche amministrazioni, ai fini della normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri gestionali, decisionali e di spesa” (Cass. n. 34804/2010); e nello specifico, che “in tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell’obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione” (Cass. n. 23012/2001); poteri che, incontestabilmente, erano svolti dalla ricorrente, la quale come correttamente, ritenuto dai giudici di merito, avrebbe potuto e soprattutto, dovuto, segnalare alla Provincia, le problematiche dell’istituto alla stessa affidato; avrebbe dovuto, nella specie, segnalare l’insicurezza del solaio, per la presenza di aperture coperte da fragili lucernai, illustrare la situazione e chiedere, sollecitando i conseguenti interventi strutturali; laddove si preferì, invece, come accertato dai giudici di merito – affidarsi ad una soluzione, per così dire, “artigianale”, che si rivelò purtroppo in concreto insufficiente ad eliminare il pericolo.
Il ricorso è stato perciò, rigettato e confermata la pronuncia di condanna a carico degli imputati.
La redazione giuridica
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